Le ultime revisioni del sistema sanzionatorio hanno rivisto le sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, rendendole più proporzionate, e ampliando i tempi per le contestazioni fiscali. Le modifiche impattano anche sugli aspetti penali, con nuove cause di esclusione. Inoltre, introducono nuove esenzioni legate a crisi di liquidità. Scopriamo tutti i dettagli su queste importanti novità legislative e il loro impatto su imprese e contribuenti.
Come è noto, l’art. 23, comma 1, del D.L. n. 48/2023, convertito con modifiche nella Legge 85/2023, è intervenuto, modificandolo, sull’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con modif. dalla L. n. 638/1983. Per effetto di ciò, la sanzione amministrativa applicabile in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, precedentemente prevista da 10.000 a 50.000 euro, è ora proporzionata e fissata da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Inoltre, il comma 2, dell’art.23, comma 1, del D.L. n. 48/2023, conv. con modif. in L. n. 85/2023, assegna più tempo per le contestazioni delle sanzioni (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di contestazione, rispetto a quanto previsto dall’articolo 14 della L. n. 689/1981, e cioè entro il termine di novanta giorni ovvero trecentossessanta giorni per quelli residenti all’estero, decorrenti dall’accertamento).
Dal punto di vista penale-fiscale, il D.Lgs. n. 87/2024, attraverso l’art. 1, ha operato una serie di interventi che incidono sul D.Lgs. n. 74/2000, e, ha riconfigurato il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate[1], prolungato i termini previsti per la sua contestazione, e previsto altresì alcune specifiche cause di esclusione.
Analizziamo le modifiche apportate e gli effetti che si determinano, accendendo un faro sugli aspetti penali.
Sanzioni per omesse ritenute: il quadro normativo previdenziale
L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con modif.,