In attesa del decreto correttivo, la Cassazione torna sulla questione dell’applicabilità o meno del Cram Down fiscale al concordato preventivo in continuità aziendale. Ad oggi, la giurisprudenza di merito più recente appare decisamente orientata nel senso di ritenere che la predetta disposizione trovi applicazione esclusivamente al concordato liquidatorio.
È noto come il legislatore col codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) abbia privilegiato (in ossequio ai dettami della Direttiva Insolvency), nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, soluzioni che consentano la prosecuzione dell’attività (sia diretta che indiretta).
Il concordato in continuità aziendale
Un’evidente disposizione di favore per il concordato preventivo in continuità aziendale è rinvenibile all’art. 112, comma 2, CCII che disciplina i presupposti per ottenere l’omologa di una proposta che non abbia raggiunto il voto favorevole di tutte le classi di creditori, come previsto dall’art. 109, comma 5, CCII.
In particolare, la predetta disposizione (art. 112 comma 2) consente di superare l’ostac