Nell’esaminare i pro e i contro dell’accettazione della proposta di concordato prevenivo biennale è stata posta la questione se una società a responsabilità limitata (SRL) possa modificare il proprio regime fiscale optando per il regime di piccola trasparenza fiscale, come previsto dall’art. 116 del TUIR. Una simile opzione, unitamente all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, potrebbe offrire notevoli benefici per i soci persone fisiche della SRL. In particolare, i soci non sarebbero soggetti alla ritenuta d’imposta del 26%, il che rappresenterebbe un vantaggio fiscale rilevante.
L’ammissione delle società trasparenti al concordato preventivo biennale
L’art. 10 del D.Lgs n. 13/2024 ammette al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli ISA. Nel prevedere le cause di esclusione dal concordato, lo stesso art. 10 non fa alcun riferimento alle società in regime di trasparenza fiscale, mentre il successivo art. 12 prevede espressamente che l’accettazione della proposta da parte dei soggetti trasparenti, comprese quindi anche le SRL della piccola trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, obbliga al rispetto della stessa proposta anche i soci.
Al riguardo, si ritiene opportuno, anche se non obbligatorio, che i singoli soci della società trasparente siano a conoscenza e accettino la proposta di concordato per evitare con contrasti gli amministratori della società che ben potrebbero decidere in modo autonomo; pertanto, per la società già in regime di trasparenza, si ritiene opportuno acquisire l’accettazione dei soci alla proposta di concordato.
L’accettazione comporta soprattutto il vantaggio di optare per una tassazione sostitutiva sul maggior reddito del 2024 rispetto a quello del 2023; pertanto, se si ipotizzano i seguenti dati in una SRL che presenta un andamento crescente del reddito, la società ottiene un indubbio vantaggio:
reddito d’impresa 2023 | 100 |
reddito d’impresa concor |