A partire da domenica 1° settembre è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio tributario. Tuttavia, la riduzione delle sanzioni introdotta dalla riforma non avrà effetto immediato, poiché si applicherà solo alle violazioni commesse dopo tale data. Ci attende quindi un periodo di transizione con un “doppio binario”, in cui le vecchie sanzioni continueranno ad essere applicate mentre le nuove norme entreranno gradualmente in vigore.
Il decreto legislativo n. 87/2024 introduce cambiamenti significativi nel sistema sanzionatorio tributario italiano, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre l’entità delle sanzioni e incentivare la regolarizzazione spontanea. Queste modifiche si inseriscono in un più ampio contesto di riforma fiscale, mirando a creare un sistema più equo e meno punitivo.
Si tratta di modifiche che creano nella sostanza un “doppio binario” poiché si applicano alle violazioni compiute a partire al 01/09/2024; mentre per le violazioni commesse anteriormente a detta data continueranno ad applicarsi le vecchie sanzioni.
Gli obiettivi principali della riforma del sistema fiscale sanzionatorio
Gli obiettivi prodromici della riforma possono essere così sintetizzati:
- Semplificazione del sistema fiscale;
- Incentivazione della compliance volontaria;
- Riduzione del contenzioso tributario;
- Allineamento con le best practices europee.
Tempistica e implementazione
Innanzitutto, partiamo dall’indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche. Ci si aspettava un’applicazione uniforme anche per il passato, in virtù del “principio di specialità” del “favor rei” che avrebbe consentito il superamento di tante situazioni nelle quali il carico sanzionatorio è obiettivamente eccessivo. Invece, la norma fissa come data di entrata in vigore delle nuove disposizioni migliorative il 1° settembre 2024.
Ne consegue, un periodo di coesistenza di due normative, con livelli sanzionatori differenti che costringeranno gli uffici accertatori a verificare la data in cui si è consumata la violazione e il regime sanzionatorio da applicare.
Ovviamente, altro passaggio essenziale sarà la formazione e l’aggiornamento dei membri degli uffici ispettivi che dovranno applicare la normativa in materia di sanzioni.
Principali modifiche
Come dicevamo, il filo conduttore della riforma del sistema sanzionatorio fiscale è la riduzione delle sanzioni e altro aspetto è l’applicabilità del cumulo giuridico, non soltanto nella fase di accertamento, ma anche nella fase di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente.
Vediamo alcuni dei casi più importati, dei quali abbiamo costruito apposite tabelle.
Violazioni in materia di Dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP
Omessa presentazione
Situazione |
Sanzioni Previgenti |
Nuove sanzioni |
Con imposte dovute |
120-240% (min. €250) |
120% (min. €250) |
Senza imposte dovute |
€250 – €1000 |
€250 – €1000 |
Soggetti obbligati alla contabilità |
Fino al doppio |
Fino al doppio |
Esempio pratico: Per un’imposta dovuta di 10.000 euro:
- Normativa previgente: da 12.000 euro a 24.000 euro
- Novità: 12.000 euro
Presentazione tardiva (oltre 90 giorni)
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente oltre i 90 giorni, ma non oltre i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applicano le seguenti sanzioni:
Sanzioni previgenti |
Nuove Sanzioni |
Dal 60% al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro |
75% |