È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola nello specifico la procedura di regolarizzazione ammessa per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo; si applica ai soggetti che nella procedura ravvisano omissioni o irregolarità commesse o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate.
Il decreto del Ministero dell’Economia n. 126 del 31 luglio 2024, recante “Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, entra in vigore il prossimo 25 settembre e regola la procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
I soggetti di dimensione più rilevante, che rientrano nell’applicazione dell’adempimento collaborativo, potranno procedere con la correzione delle irregolarità commesse seguendo la previsione del Decreto appena pubblicato in Gazzetta, instaurando un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate finalizzato alla corretta definizione dell’importo dovuto a tal fine
Il regime di adempimento collaborativo: cenni
Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (D.lgs 128/2015). Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”).
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. È un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.
Il regime è riservato:
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:
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- 750 mili
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