Il DL Omnibus ha riaperto i termini per la rottamazione del magazzino (misura proposta in Legge di Bilancio) al prossimo 30 settembre 2024. Entro tale data andrà versata la prima o unica rata dovuta.
Il cosiddetto Decreto Omnibus interviene a tempo scaduto e proroga il termine per il versamento della prima rata al fine di avvalersi della rottamazione del magazzino. La nuova scadenza è il 30 settembre prossimo.
La rottamazione o regolarizzazione del magazzino
La misura è stata prevista dall’art. 1, commi da 78 a 84, e ha per oggetto la regolarizzazione delle giacenze iniziali dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. È invece esclusa la regolarizzazione delle rimanenze dei servizi.
La regolarizzazione può avvenire in diversi ambiti. Possono essere eliminate/ridotte le giacenze iniziali, sia per ciò che riguarda le quantità, ma anche con riferimento ai valori; oppure possono essere incrementate a seguito di valori in precedenza omessi.
I casi di riduzione del magazzino
La riduzione del magazzino, adeguando lo stesso ai valori reali, potrebbe essere dovuta all’effettuazione di vendite “in nero”. Invece, l’incremento del magazzino potrebbe essere dovuto all’effettuazione di acquisti non fatturati.
Nel caso in cui il magazzino venga adeguato previa diminuzione dello stesso, sarà necessario effettuare il versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva del 18 per cento.
La disposizione, ed in particolare il comma 82, prevede che la regolarizzazione delle rimanenze debba essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. La norma stabilisce anche che le imposte dovute debbano essere versate in due rate di eguale importo.
La scadenza originariamente prevista per la prima rata coincideva con il termine di versamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, quindi era il 31 luglio 2024.
Ora, invece, sia pure a “tempo scaduto”, il decreto omnibus ha differito la scadenza al 30 settembre prossimo. Invece è rimasta inalterata la scadenza per il versamento della seconda rata coincidente con il secondo acconto, quindi con il giorno 30 novembre 2024.
La proroga relativa alla prima rata riguarda anche i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare a condizione che il termine per il versamento a saldo relativo al periodo d’imposta al 30 settembre 2023, sia antecedente alla data del 30 settembre 2024.
La relazione illustrativa chiarisce che restano fermi gli originari termini di versamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata, per i soggetti non solari, è successiva alla data del 29 settembre 2024.
Rottamazione magazzino: le motivazioni della proroga
Le ragioni della proroga possono essere spigate agevolmente. Il MEF ha stabilito i coefficienti di maggiorazione con decreto del 24 giugno 2024. I contribuenti hanno così avuto a disposizione un lasso di tempo estremamente ridotto per valutare la convenienza dell’operazione.
Alcuni contribuenti potrebbero aver rinunciato all’opportunità proprio per il fatto di avere poco tempo a disposizione. Ora, invece, il maggior termine consentirà di effettuare valutazioni più accurate.
In realtà la proroga della scadenza della prima rata da versare non costituisce l’unica novità apportata dal Decreto Omnibus. Il comma 2 si occupa delle scritture contabili relative all’operazione di regolarizzazione.
La norma stabilisce, per i soggetti il cui termine di approvazione del bilancio 2023 scade entro il 29 settembre 2024, che la regolarizzazione può essere effettuata entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, senza che l’operazione incida sui bilanci già approvati.
Si tratta di un’indicazione necessaria in quanto, diversamente, sarebbero state violate le disposizioni poste a fondamento per la redazione di un bilancio corretto redatto nell’osservanza dei principi contabili nazionali.
Fonte: Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 (Decreto Omnibus).
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Mercoledì 28 agosto 2024