Da domenica 1° settembre scattano le nuove sanzioni tributarie ritoccate al ribasso: tale modifica comporta anche calcoli diversi in caso di ravvedimento operoso. Attenzione: il nuovo sistema sanzionatorio sarà applicabile solo alle violazioni compiute a decorrere dal 1° settembre 2024, senza alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, vi sarà un periodo di applicazione congiunto delle vecchie e nuove regole sul ravvedimento. Inoltre, con il ravvedimento operoso è ora possibile utilizzare anche le riduzioni previste dal cumulo giuridico.
La revisione del sistema sanzionatorio tributario
II D.lgs. 14.06.2024 n. 87 è stato emanato ai sensi dell’art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9.08.2023, n. 111), che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.
L’art. 20 di tale legge delega contiene i princìpi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di:
– imposte sui redditi,
– imposta sul valore aggiunto,
– altri tributi erariali indiretti,
– tributi degli enti territoriali.
L’obiettivo dell’esecutivo è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74/2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, ed è composto da 7 articoli; eccetto che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024 in poi.
Il filo conduttore della riforma è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito. D’altronde le “precedenti” sanzioni, molto elevate, non hanno di certo contribuito a ridurre l’evasione fiscale; sanzioni più contenute possono invece contribuire all’adempimento spontaneo delle obbligazioni, anche attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
Il presente intervento sofferma la sua analisi sulle modifiche che hanno interessato gli artt. 12 e 13, D.lgs. 18.12.1997, n. 472, op