I debiti tributari inibiscono l’accesso al Concordato Preventivo Biennale solo quando risultano da atti non più impugnabili

Il decreto correttivo appena approvato specifica meglio quali sono i debiti tributari e contributivi scaduti che impediscono l’accesso al concordato preventivo biennale: vediamo quindi meglio le condizioni di accesso. Gli avvisi bonari scaduti e non pagati bloccano l’accordo col Fisco?

concordato preventivo debitiIn un contributo precedente abbiamo evidenziato come il dibattito in merito alla convenienza del concordato preventivo biennale debba essere necessariamente preceduto da una valutazione circa la presenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 nella misura in cui esso (articolo) fa riferimento alla inesistenza di debiti tributari o contributivi superiori a € 5.000, condizione che viene traslata nel modello in una semplice quanto “pesante” casellina da barrare con valore di autocertificazione sostitutiva di atto notorio.

La formulazione assai enigmatica della norma ha imposto la conclusione, esposta sempre nello stesso contributo sopra citato al quale si rinvia, che per gli studi professionali fosse opportuno rinviare ogni valutazione al mese di ottobre, mese in cui si riteneva assai verosimile che le variabili da esaminare fossero tutte chiare.

Con l’avvenuta pubblicazione del decreto correttivo (D. Lgs. n. 108/2024) in data 5 agosto, la situazione delle condizioni di ammissibilità (di cui al citato articolo 10) ha ricevuto un ritocco essenziale ai fini della piena comprensione della norma stessa.

 

Il concordato preventivo biennale in presenza di debiti tributari

Adesso, viene chiarito che possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che

“non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi […] definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che […] hanno estinto i debiti […] se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.”

In sostanza, risulta ora più chiaro che anche i debiti tributari rilevano solo quando risultino da atti non più impugnabili (in precedenza sembrava che la norma si riferisse ai soli contributi previdenziali). Al riguardo, si ritiene che non vi rientrino anche gli avvisi bonari per i quali sono decorsi inutilmente i giorni per il pagamento, in quanto non tecnicamente “accertati”.

Inoltre, resta fermo che:

  • possono accedere al concordato i contribuenti che, entro il termine per l’adesione hanno ridotto i citati debiti portando l’ammontare complessivo del debito residuo, (compresi interessi e sanzioni) al di sotto della soglia di € 5.000;
  • non rilevano i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione (fino alla eventuale decadenza da tali provvedimenti: mancato pagamento di 8 rate per le cartelle, ecc.).

In conclusione, nel confermare che è opportuno mettersi a valutare la convenienza al concordato dei clienti solo nel mese di ottobre, la pubblicazione in G.U. del decreto correttivo permette perlomeno di avere le idee più chiare in merito alla condizione della inesistenza di debiti tributari e contributivi superiori a 5.000 euro, circostanza come detto che era forse la più aleatoria di tutte.

NdR: per la previsione originaria vedi: Concordato Preventivo Biennale: condizioni di accesso e cause ostative  e comunque per tutti gli approfondimenti dedicati alle problematiche del Concordato Preventivo Biennale puoi consultare l’apposita sezione–>

 

Danilo Sciuto

Giovedì 8 Agosto 2024