I lavoratori dipendenti che rinunciano all’accesso alla pensione con quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’IVS al fine di ottenere uno stipendio più elevato. La domanda può essere fatta da domani 2 Agosto 2024.
Come noto la Legge di Bilancio 2024 ha confermato la possibilità di avvalersi, anche per il nuovo anno, della pensione Quota 103 (art. 1 comma 139 L. 213/2023), ma con numerose restrizioni e modifiche (la prestazione può essere ottenuta con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi da raggiungersi però entro il 31 dicembre 2024).
La legge di Bilancio 2024 ha previsti inoltre, sulla falsariga di quanto già disposto dalla Finanziaria 2023, un incentivo per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile Quota 103 (almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2024, scelgono di non andare in pensione e di continuare a lavorare.
Con il presente contributo si analizzano i punti principali della normativa in materia al fine di fornire un pratico riassunto.
Le regole per la pensione quota 103 per chi raggiunge i requisiti entro la data del 31 dicembre 2024
Requisiti necessari per la pensione quota 103
Come stabilito dall’art. 1 comma 139 della legge n. 213/2023, i soggetti devono possedere almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre dell’anno 2024 (di cui almeno 35 devono essere calcolati escludendo periodi di disoccupazione retribuita, malattia e infortuni non integrati dal datore di lavoro).
L’INPS, con la circolare n. 39-2024, ha fornito importanti chiarimenti per chi matura il diritto alla pensione anticipata flessibile nel corso del 2024, evidenziando le particolarità del nuovo trattamento previdenziale e con il messaggio n. 454 del 01/02/2024 ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato aggiornato al fine di permettere la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile Quota 103.
Le finestre applicabili per i soggetti che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2024
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