Il rapporto di lavoro part time riscuote sempre più successo. Oggi analizziamo le possibilità di utilizzo di clausole elastiche, ossia di rendere flessibile la distribuzione dell’orario di lavoro.
La normativa italiana (Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81) consente aL datore di lavoro e dipendente di stipulare un contratto che preveda un impegno lavorativo ridotto rispetto all’orario a tempo pieno previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dalla contrattazione collettiva.
A tutela della posizione del lavoratore, in particolare dell’esigenza di sapere con certezza quando e per quanto tempo lo stesso è tenuto a prestare attività lavorativa, il D.Lgs. numero 81/2015 impone di:
- stipulare il contratto di lavoro part-time in forma scritta ai fini della prova;
- garantire nel contratto di lavoro puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
La necessità di prevedere in anticipo la collocazione e la durata dell’orario di lavoro può scontrarsi con le esigenze del datore di lavoro, chiamato a dover modificare l’impegno lavorativo del dipendente alla luce di esigenze economico – produttive anche improvvise e impreved