Per effetto delle novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario, sarà prevista la possibilità, in sede di applicazione del ravvedimento operoso, di avvalersi del “cumulo giuridico”, anche se limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta. Ciò consentirà ai contribuenti che sono incorsi in reiterate violazioni della medesima o di diverse disposizioni tributarie – nello stesso periodo d’imposta e con riguardo allo stesso tributo – di regolarizzare in modo autonomo la propria posizione con il fisco, versando una sanzione (unica, non più per singola irregolarità), che risulterà nel complesso meno gravosa rispetto al passato. In taluni casi, il contribuente non dovrà però avere fretta, per beneficiare in modo pieno degli effetti del cumulo giuridico.
Il nuovo ravvedimento operoso con l’applicazione del cumulo giuridico
Nel decreto delegato di revisione del sistema sanzionatorio tributario approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale, è prevista la possibilità per il contribuente che intende regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse – a partire dal 1° settembre 2024 – di avvalersi del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.lgs 472/1997, applicando, ai fini della determinazione della sanzione dovuta, il cumulo giuridico, anche se limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.
Va infatti rammentato che, nel vigente sistema, il cumulo giuridico, disciplinato dall’articolo 12 del D.lgs 472/1997, non è applicabile in modo autonomo dal contribuente, ma solo dall’ufficio impositore in sede di attività accertativa.
L’applicazione della sanzione unica
Il vantaggio dell’istituto del cumulo giuridico consiste nell’applicazione d