Secondo la Cassazione, l’obbligo di motivazione per le sanzioni tributarie esiste solo quando la sanzione è irrogata con atto separato dall’accertamento o dalla rettifica. Se la sanzione è contestuale all’accertamento, l’obbligo può essere soddisfatto se la pretesa fiscale è chiaramente definita. Nel caso che andiamo ad esaminare, due contribuenti avevano contestato una sentenza, sostenendo un difetto di motivazione delle sanzioni…
La Corte di Cassazione ha chiarito a tutti gli operatori che l’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, previsto dall’art. 16, comma 2 del D. Lgs n. 472/1997, sussiste solamente quando la stessa venga irrogata con atto separato e non contestuale all’atto di accertamento o di rettifica, poiché in quest’ultimo caso l’obbligo motivazionale può intendersi assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.
La Cassazione e l’obbligo di motivazione delle sanzioni
Con ricorso per Cassazione, due contribuenti impugnavano una sentenza della CTR Liguria, eccependo (tra l’altro)…
…“in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 61, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992”…
in quanto – a loro dire – i giudici di seconde cure non si erano pronunciati sull’eccezione di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in merito alla sanzione irrogata.
I giudici di le