Gestire il passaggio generazionale dell’impresa è spesso un momento critico. Conciliare gli interessi degli eredi con l’esigenza di dare continuità all’attività imprenditoriale non sempre è agevole. In alcune situazioni la creazione di una holding può rappresentare un’ottima soluzione, cosicché le novità che vengono prospettate con la riforma in atto, in relazione al regime “a realizzo controllato” di cui all’articolo 177 – in particolare al comma 2-bis – del TUIR, possono costituire un’opportunità da cogliere.
La gestione del passaggio generazionale dell’impresa
Per agevolare il passaggio generazionale dell’impresa molto spesso si rende necessario effettuare delle riorganizzazioni societarie.
La costituzione di una holding può rappresentare, in molti casi, la migliore soluzione per conciliare gli interessi di tutte le parti in causa, magari separando l’attività immobiliare dall’attività operativa.
L’operazione di riorganizzazione tramite la creazione di holding di controllo, partendo dal semplice schema di soci persone fisiche che detengono direttamente le partecipazioni della società operativa, può (in termini generali) avvenire in due diversi modi: facendo circolare l’azienda (ipotesi del conferimento d’azienda in una nuova società) oppure facendo circolare le partecipazioni della società operativa tramite il conferimento di queste ultime in una costituenda holding.
In relazione a quest’ultima “opzione”, è presente nell’ordinamento una disciplina di favore, contenuta nell’articolo 177 del TUIR, rubricato “Scambio di partecipazioni”.
Il regime del c.d. realizzo controllato
Tale regime agevolativo, denominato regime a “realizzo controllato”, può condurre – a determinate condizioni – alla c.d. “neutralità indotta”, rendendo l’