La permuta immobiliare può essere una soluzione vantaggiosa per il trasferimento di immobili. In questo articolo approfondiamo le criticità fiscali sia a livello di imposte dirette che indirette, offrendo una tabella riassuntiva dei diversi casi.
Abbiamo già trattato del contratto di permuta immobiliare in un precedente articolo, sempre ne Commercialista Telematico (“Permuta immobiliare: aspetti introduttivi” del 30 maggio 2023); approfondiamo ora qualche aspetto, completando l’analisi con le cessioni soggette ad IVA ed altro.
Definizione del contratto di permuta
La permuta è un contratto con oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1552 codice civile).
È un contratto consensuale, con efficacia reale (con trasferimento della proprietà) oppure obbligatoria (con trasferimento differito; tipico il caso della permuta di cosa futura).
Relativamente alla differenza tra permuta di cosa presente con cosa futura e contratto di appalto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 20075 del 22 giugno 2022) ha precisato che il contratto con il quale una parte cede all’altra la proprietà di un’area edificabile o di un immobile da abbattere, in cambio di una unità immobiliare sita nel fabbricato che sarà costruito su tale area dal cessionario stesso, configura una permuta tra un bene esistente e un bene futuro e non un contratto di appalto.
In senso conforme, sempre Corte di Cassazione, sentenze n. 25254 dell’11 ottobre 2018, n. 14731 del 5 giugno 2018 e n. 24172 del 25 ottobre 2013.
In particolare, la sentenza n. 14731/2018