La regola della inerenza abbraccia tutte le spese “potenzialmente” legate alla produzione di reddito, incluse quelle per macchinette in comodato presso terzi. Al giudice spetta verificare se i costi siano stati effettivamente sostenuti e se rientrino nel “programma economico dell’impresa”. Nel caso che andiamo ad esaminare, relativo a contestazioni sui costi di manutenzione delle macchine da caffè in comodato, tali spese possono considerarsi deducibili per il comodante? In che modo è possibile determinare se un costo, formalmente a carico di un comodatario, sia effettivamente inerente e strumentale all’attività produttiva dell’impresa comodante?
La regola della inerenza comprende, nel proprio perimetro, tutte le spese “potenzialmente” correlate alla produzione di reddito e tra queste, nella specie, anche quelle conseguite per il tramite di macchinette concesse in comodato dislocate presso soggetti terzi. Il giudice di merito deve accertare in tali casi, per un verso, se i costi – a prescindere da previsioni negoziali rimaste se del caso disapplicate – siano stati, in concreto, sostenuti, e, per altro verso, se siano stati sostenuti a favore di quest’ultima, inserendosi nel “programma economico dell’impresa” comodante.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di inerenza.
Il caso di Cassazione: contestazioni dei costi sostenuti per la manutenzione di macchine da caffè concesse in comodato d’uso ai clienti
Nel caso di specie, la contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento in rettifica del reddito d’impresa per il 2008, con conseguente recupero di maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Irap e