Nel presente intervento affronteremo il tema dei lavoratori frontalieri con una particolare attenzione alla compilazione del modello Redditi 2024. In prima battuta cercheremo di chiarire la definizione di frontaliere. Passeremo poi ad individuare il regime fiscale applicabile anche alla luce delle diverse convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Cosa significa frontaliere?
Iniziamo il nostro percorso approcciando la definizione di frontaliere. Esistono varie definizioni di frontaliere. Una interessante ricostruzione, al riguardo, è stata operata dalla C.M. 25/E/2023 che ha individuato:
- una definizione in base alla norma interna;
- la definizione contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l’Austria;
- la definizione contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Francia;
- la definizione contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Svizzera.
Il lavoratore frontaliere nella normativa interna
Secondo la prassi, oramai consolidata dell’Agenzia delle Entrate[1], è lavoratore frontaliero il lavoratore dipendente che:
- è residente in Italia[2];
- si reca quotidianamente in zone di frontiera (Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la propria prestazione lavorativa in favore di un datore di lavoro.
Tali soggetti, ai fini impositivi, relativamente al reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero, usufruiscono di una franchigia da imposizione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 175, L. n. 147 del 27 dicembre 2013.
La soglia della franchigia, inizialmente fissata a 6,700 euro, è stata innalzata a 7.500 euro a decorrere dal 01.01.2015 ad opera dell’art. 1, comma 690, L. 23.12.2014 n. 190 e, infine, a 10.000 euro, a decorrere dal 2024, per effetto dell’articolo 4 della legge 13 giugno 2023, n. 83[3].
Ovviamente, in sede di dichiarazione dei Redditi 2024 per il 2023 la franchigia sarà di 7.500 €.
Si segnala che la stessa non viene ragguagliata ai giorni di lavoro.
In conclusione, a parte l’applicazione della franchigia, il reddito del frontaliere italiano che lavora all’estero è soggetto a tassazione concorrente tra i due Paesi.
La definizione di frontaliere nelle Convenzioni
Le Convenzioni dell’Italia con i limitrofi San Marino, Austria, Francia e Svizzera disciplinano espressamente il lavoro frontaliere.
La Convenzione tra Italia e Austria
La Convenzione siglata dall’Italia con l’Austria dedica ai lavoratori frontalieri il par. 4 dell’art. 15, che di seguito riportiamo.
Tabella n. 2 – Convenzione Italia – Austria, Art. 15, par. 4
Convenzione Italia – Francia, Art. 15, par. 4 |
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Dal punto di vista della regolamentazione della potestà impositiva, la Convenzione attribuisce potestà impositiva esclusiva al Paese di residenza del lavoratore.
Dal tenore letterale della disposizione convenzionale si ricava, inoltre, che il lavoratore frontaliere è colui che presenta i seguenti requisiti:
- è un lavoratore dipendente[4];
- risiede in Italia o in Austria, nei pressi della frontiera tra i due Stati;
- svolge il proprio lavoro nello Stato contraente in cui non risiede, sempre nei pressi della frontiera tra i due Paesi;
- attraversa abitualmente la frontiera tra i due Stati per recarsi al lavoro.
La Convenzione non chiarisce cosa si intenda con l’espressione “abitualmente”.
Occorre, pertanto, rifarsi all’art. 3, par. 2[5] della Convenzione secondo cui in assenza di una espressa definizione convenzionale, il significato di un termine deve ricavarsi dalla normativa interna.
Tale circostanza porta a ritenere che il frontaliere, conformemente alla normativa domestica, è colui che si reca quotidianamente all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa.
Un’altra espressione che non trova una puntuale definizione nella Convenzione con l’Austria è quella di “zona di frontiera”.
La Convenzione tra Italia e Francia
La Convenzione in vigore tra il nostro Paese e la Francia presenta un tenore simile a quella siglata con l’Austria.
Riportiamo le previsioni dell’art. 15, par. 4, relativo al lavoro subordinato.
Tabel