Dopo esserci occupati della definizione di lavoratori frontalieri e del loro regime fiscale secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni, in questo contributo sintetizziamo la disciplina e commentiamo i quadri dichiarativi rilevanti. Esempi pratici illustreranno come compilare la dichiarazione dei redditi per alcune casistiche particolari.
Nel precedente intervento abbiamo affrontato il tema dei lavoratori frontalieri cercando di chiarire la definizione di frontaliere. Abbiamo altresì individuato il regime fiscale applicabile anche alla luce delle diverse convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Nel presente contributo oltre a riproporre un quadro di sintesi relativo alla disciplina dei frontalieri, proponiamo anche un commento ai quadri dichiarativi interessati in casi come quelli analizzati.
I lavoratori frontalieri nella normativa interna
Senza scendere in eccessivi tecnicismi, nel precedente intervento abbiamo ricordato come secondo l’Agenzia delle Entrate[1], è lavoratore frontaliero il lavoratore dipendente che:
- è residente in Italia[2];
- si reca quotidianamente in zone di frontiera (Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la propria prestazione lavorativa in favore di un datore di lavoro.
Tali soggetti, ai fini impositivi, relativamente al reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero, usufruiscono di una franchigia da imposizione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 175, L. n. 147 del 27 dicembre 2013.
La soglia della franchigia, inizialmente fissata a 6,700 euro, è stata innalzata a 7.500 eu