Secondo la Cassazione, le variazioni in diminuzione dell’IVA sono permesse senza limiti temporali solo in situazioni specifiche quali nullità, annullamento, o mancato pagamento a causa di procedure concorsuali inefficaci. Al di fuori di questi casi, se un accordo viene modificato dalle parti, le variazioni devono essere effettuate entro un anno dalla data di fatturazione. Questa decisione fornisce una guida chiara per contabili e imprese su come gestire correttamente le rettifiche IVA, evitando potenziali sanzioni. Come queste regole influenzano le aziende nella gestione delle operazioni finanziarie e contabili?
La Corte di Cassazione con recente ordinanza ha ritenuto che le note di variazione IVA possono essere emesse solo in stretta osservanza con le prescrizioni dei commi 2° e 3° dell’art. 26 del DPR IVA, non costituendo altrimenti documenti rilevanti ai fini dell’IVA.
La Cassazione nella sentenza in scrutinio ha testualmente statuito:
“Le variazioni in diminuzione possono essere effettuate senza alcun limite temporale solo nelle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, nonché per mancato pagamento in tutto o in parte del creditore a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose ovvero in ipotesi di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Qualora gli stessi eventi conseguano ad un sopravvenuto accordo tra le parti la variazione è consentita entro il termine massimo di un anno dalla fatturazione.”.
Il caso: nota di variazione emessa a storno fattura di acconto
Il caso all’attenzione della Cassazione (Ordinanza n. 8984/2024) ha riguardato la detraibilità IVA di una nota di variazione emessa nel 2009 a storno di una fattura per un acconto percepito all’atto di sottoscrizione di una promessa di vendita di beni immobili stipulata nel 2006 ed emessa allo scopo di poter raccordare la fattura a saldo di un importo pari alla somma indicata nel rogito di compravendita del complesso immobiliare.
La nota di accredito, quindi, veniva emessa per sola comodità contabile allo scopo di emettere una fattura di importo conforme all’atto di vendita.
Le soluzioni giuridiche della Cassazione sulle note di variazione IVA
La Cassazione ha ritenuto il motivo di difesa, essenzialmente fondato sulla mancanza di pregiudizio patito dall’Erario, essendo stata versata la corrispondente IVA da parte della società ricevente la nota di variazione, privo di fondamento giuridico.
La variazione dell’imposta o dell’imponibile è disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e prevede la possibilità di rettificare la fatturazione o la registrazione delle operazioni limitatamente a una serie di eventi, puntualmente descritti, successivi all’emissione della fattura o per ines