Per i PVC emessi dal prossimo 30 aprile l’adesione del contribuente godrà di sanzioni più contenute: riduzione ad un sesto invece che ad un terzo; analizziamo questa nuova opportunità.
L’art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n. 13/2024, ha reintrodotto – per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 – l’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC).
A fronte dell’accettazione – incondizionata o meno rispetto agli errori manifesti – del contenuto integrale del PVC, entro 30 giorni dalla consegna del verbale medesimo, l’atto di adesione parziale che l’ufficio notifica entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione di adesione, ovvero dalla correttiva operata, gode della riduzione delle sanzioni ad 1/6 invece che ad 1/3.
Le nuove regole per l’adesione ai PVC
Il legislatore delegato ha ripresentato l’adesione ai PVC, sempre nell’ambito del D.Lgs. n. 218/97, attraverso l’art.5-quater, sulla falsariga del vecchio 5-bis.
Il contribuente, infatti, può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929 e l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale.
A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può prestare adesione:
- senza condizioni;
- condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
L’adesione senza condizioni al PVC
L’adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.
Nel caso di adesione condizionata, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’