Per valutare l’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale serve capire anche come si muoveranno le Casse Previdenziali: quale sarà l’imponibile previdenziale? Il reddito concordato oppure il maggior reddito realizzato, ma non tassato?
Come si è avuto modo di evidenziare (anche nel convegno tenuto da Commercialista Telematico il 20/03/2024), il concordato preventivo biennale rischia di essere un grande flop, per i troppi svantaggi e per i quasi inesistenti vantaggi. Un ulteriore svantaggio nasce dagli aspetti previdenziali, soprattutto per gli iscritti alle Casse di Previdenza Private.
Concordato Preventivo Biennale: gli aspetti previdenziali
A mente dell’articolo 19 del decreto istitutivo del Concordato (D.Lgs. n. 13/2024), rubricato
“Rilevanza delle basi imponibili concordate”, “… gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini [….] dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato”.
Pertanto, se il reddito conseguito sarà 100 e quello concordato 80, su 20 il contribuente non sarà obbligato a versare i relativi contributi.
Il problema delle Casse Previdenziali Private
Se questa non-applicazione può valere ai fini Inps, così non è per tutte le casse private, o, per meglio dire, per le Casse che aderiscono all’Associazione degli enti previdenziali privati (come ad esempio la Cassa Dottori commercialisti, la Cassa Forense, la Cassa Notariato e Inarcassa).
Non v’è dubbio infatti che si tratta di una lesione dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile (sancita dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 509/1994), nonché dell’obbligo dell’equilibrio di lungo periodo che le suddette Casse sono tenute a raggiungere.
Solo alle Casse è demandato, tra l’altro, il potere di sanzionare omissioni contributive e/o di condonarle mediante misure premiali.
Sarà quindi diritto e discrezione della singola Cassa Privata di Previdenza di assumere una propria e autonoma decisione in merito alla rilevanza del maggior reddito conseguito rispetto a quello concordato.
In pratica, nonostante la norma preveda l’irrilevanza contributiva dei maggiori redditi conseguiti rispetto a quelli concordati, è diritto delle singole Casse Private accettare o meno tale disposizione.
Danilo Sciuto
Lunedì 8 Aprile 2024