Certificazione AEO: ampliati i presupposti per l’ottenimento

Riduzione degli ostacoli per l’ottenimento della certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato) e chiarimenti sui reati e le infrazioni che ne precludono il riconoscimento. Questo è il contenuto di una recente circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aggiorna procedure e modalità applicative della disciplina europea. La direttiva fornisce, inoltre, delle linee guida agli uffici delle Autorità doganali allo scopo di assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

La certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato)

certificazione aeoL’autorizzazione AEO è prevista dagli artt. 38 e ss. Reg. Ue 9 ottobre 2013, n. 952 (CDU) e rappresenta una certificazione internazionale che consente di ricevere notevoli semplificazioni nello svolgimento di operazioni doganali e, inoltre, attesta l’elevata competenza e professionalità dei soggetti autorizzati.

Attualmente in Italia vi sono 1.693 soggetti AEO (dati aggiornati al 24 novembre 2023). Un numero ancora inferiore rispetto a quello di altri Paesi UE, come la Germania, dove attualmente si registrano 6.385 autorizzazioni AEO.

Ai sensi dell’art. 38, paragrafo 2, CDU possono essere concesse due tipologie di autorizzazione: la certificazione AEOC, che conferisce all’operatore la titolarità di beneficiare delle semplificazioni doganali e la certificazione AEOS che riguarda, invece, l’ottenimento di notevoli agevolazioni in materia di sicurezza.

Il programma AEO è attuato dagli Stati membri, le cui Autorità doganali sono responsabili del rilascio e della gestione delle autorizzazioni nell’UE. Le Autorità doganali degli Stati membri possono concedere lo status di AEO a qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea.

Per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 39 CDU, è richiesto il soddisfacimento di determinati criteri. In particolare, il richiedente deve operare in conformità alle norme doganali e fiscali; deve dimostrare un’adeguata tenuta dei registri; una regolare solvibilità finanziaria e la competenza nella gestione e nell’applicazione della normativa doganale.

Il titolare dell’autorizzazione AEO beneficia di minori controlli, della notifica preventiva in caso di selezione per il controllo sulle merci, di un trattamento prioritario sulle verifiche, il quale avviene prioritariamente rispetto ai soggetti non autorizzati, un accesso più facile alle semplificazioni doganali (es. dichiarazione semplificata, esonero dall’obbligo di presentazione delle merci in Dogana) oltre a numerosi benefici indiretti, i cui effetti sono riconducibili all’ambito operativo e commerciale dell’impresa.

Con la circolare 5 aprile 2024, l’Agenzia delle dogane, sostituendo le precedenti direttive, chiarisce alcuni importanti aspetti che riguardano la titolarità dell’autorizzazione AEO e i rispettivi requisiti per ottenerla.

La personalità dell’autorizzazione

La principale novità della circolare è rappresentata dal chiarimento circa la natura personale dell’autorizzazione; sarà la Società, infatti, a dover conseguire il riconoscimento di Operatore economico autorizzato, non essendo più sufficiente che il rappresentante doganale o un altro soggetto della catena logistica rivesta tale status.

L’art. 5, paragrafo 5 Cdu, definisce “operatore economico” qualunque soggetto che, nell’ambito della propria attività, interviene in operazioni contemplate dalla normativa doganale.

La circolare delle Dogane, pertanto, chiarisce che, ai fini dell’ottenimento dello status di AEO, possano presentare l’istanza tutti gli operatori che svolgono attività considerate dalla normativa doganale.

In questo modo, viene stabilito che potranno diventare AEO anche i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, i vettori e gli spedizionieri, oltre a tutti i soggetti la cui attività è connessa all’applicazione della legislazione doganale, ad eccezione però dei consulenti e degli operatori economici che operano soltanto all’interno del territorio doganale dell’Unione europea.

L’istante dovrà utilizzare il proprio codice Eori, per consentire all’Agenzia delle dogane la verifica sulla tracciabilità e la conformità delle operazioni riferibili al richiedente.

 

Chiarimenti sulle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO

La circolare dell’Agenzia delle dogane chiarisce, inoltre, alcuni importanti aspetti riguardanti il rilascio dell’autorizzazione AEO. La procedura di rilascio della certificazione è disciplinata dagli artt. 26 e ss. del Regolamento delegato 2015/2446, il quale prevede sia le condizioni di accettazione della domanda che i termini per l’adozione della decisione finale.

In particolare, la direttiva individua alcune ipotesi di reato che possono precludere il rilascio dell’autorizzazione, sottolineando, soprattutto, la distinzione tra le modalità di gestione dei “reati gravi” rispetto alle “infrazioni doganali e fiscali”.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è previsto dall’art. 28 Reg. Ue 2015/2446 (RD), il quale prevede come termine massimo un periodo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Tale termine, tuttavia può essere ulteriormente prorogato in presenza di un procedimento penale che ponga in dubbio la sussistenza del requisito della conformità alla normativa doganale in capo al richiedente.

Impatto dei Reati sullo Status AEO

La circolare, pertanto, ha chiarito che per le infrazioni doganali e fiscali l’arco temporale da prendere in considerazione, ai fini dell’ottenimento dello status, è di tre anni dal momento in cui l’illecito è stato commesso, mentre per i “reati gravi” non vi è nessun limite temporale.

Con riferimento all’assenza di limite in relazione ai reati gravi, è stato precisato che, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile, sarà possibile ritenere comunque soddisfatto il criterio della conformità in una serie di ipotesi ora chiaramente indicate, come ad esempio la riabilitazione, l’amnistia, la prescrizione del reato, l’oblazione, il patteggiamento, l’abolizione del reato o la morte del reo.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’individuazione dei caratteri che contraddistinguono i “reati gravi”, ostativi al rilascio o al mantenimento dello status.

A tale riguardo, è stato chiarito che devono essere considerati tali i delitti non colposi di natura tributaria, finanziaria, fallimentare o contro la pubblica amministrazione, quelli con finalità di terrorismo o eversione, i reati previsti dal codice civile in materia societaria e quelli puniti con la pena edittale massima di almeno cinque anni di reclusione.

L’elenco, tuttavia, non è tassativo, pertanto se gli Uffici periferici dovessero ritenere grave un reato diverso da quelli elencati o, viceversa, non grave un reato ivi incluso, dovranno avviare un confronto con la struttura territoriale che, qualora ritenga di condividere la posizione dell’ufficio, sottoporrà la questione all’ufficio AEO centrale.

Benefici Internazionali del Riconoscimento AEO

La circolare chiarisce, inoltre, che i reati commessi dalla persona fisica nell’ambito della propria sfera privata, non precluderanno in alcun modo l’operatore dal conseguire l’autorizzazione per l’ottenimento dello status AEO.

La direttiva, infine, aggiorna gli operatori sugli accordi di mutuo riconoscimento, in forza del quali l’impresa esportatrice AEO può beneficiare, alla Dogana di destinazione, di minori controlli e vantaggi sulle semplificazioni, diminuendo i tempi di consegna della merce.

I Paesi che riconoscono lo status AEO europeo attualmente sono Stati Uniti, Cina, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Moldavia.

 

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circolare n. 9 del 5 aprile 2024.

 

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