La scoperta di una contabilità non ufficiale, anche se presso soggetti terzi, può giustificare accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione fiscale. Questo principio riconosce l’importanza delle prove indirette, come i registri contabili paralleli, nell’identificare entrate non dichiarate. La sentenza evidenzia che tali indizi possono essere decisivi nel processo tributario, facilitando l’accertamento di redditi occultati anche senza una connessione diretta con la società sotto esame.
A prescindere dall’importanza attribuibile al rinvenimento di una contabilità parallela presso terzi, essa può rappresentare l’elemento presuntivo, su cui fondare gli atti impositivi. È questo sinteticamente il principio dettato dalla Cassazione.
Il valore della contabilità parallela nel pensiero della Corte
Principi e competenze nella valutazione delle prove indiziarie
La Corte, innanzitutto, rileva che è indubbio che, con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 codice civile alla fattispecie concreta sia di sua competenza, nell’esercizio della funzione nomofilattica.
Infatti:
“se è devoluto al giudice di merito, la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984)”.
L’importanza della convergenza degli indizi nel processo tributario
Ai fini dell’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dall’Amministrazione finanziaria (Cassazione, 8 aprile 2009, n. 8484; 15 gennaio 2014, n. 656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova.
Ebbene:
“nel caso di specie il giudi