Trattamento integrativo speciale per il settore turismo

Il trattamento integrativo speciale per il settore turismo è uno dei punti di forza della Legge di Bilancio per sostenere questo settore chiave dell’economia italiana. Vediamo come viene effettuata l’erogazione di questo bonus.

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, S.O. n. 40, ha disposto per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 l’agevolazione che prevede un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, pari ad un 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative sull’applicazione del trattamento integrativo speciale in relazione al lavoro notturno e festivo effettuato dai dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli delle strutture turistiche, ricettive e termali.

 

Trattamento integrativo speciale per il settore turismo: i punti salienti

In cosa consiste il bonus per i lavoratori del comparto turistico

trattamento integrativo speciale turismoLa legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, ha previsto per i lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi.

Nota: la somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito e pertanto sarà esente da imposizione fiscale e contributiva.

Il trattamento integrativo speciale previsto si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, che siano titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore per l’anno 2023 a 40.000 euro.

 

A quali settori lavorativi si applica la norma

La norma relativa al trattamento integrativo speciale si applica ai seguenti settori di attività:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

 

Soggetti che hanno diritto al bonus

I soggetti che hanno diritto all’eventuale bonus sono tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (contratto a tempo indeterminato, anche parziale, contratto a tempo determinato anche part-time, contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante, contratto intermittente sia a termine che a tempo indeterminato, prestazioni accessorie).

 

Requisiti per poter accedere al bonus

Tale elemento integrativo potrà essere erogato solo a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.

Il sostituto d’imposta riconoscerà il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2023 (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Nota: per la verifica del limite reddituale occorre considerare tutti i redditi di lavoro dipendente (anche di altri datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

 

Cosa deve fare il datore di lavoro

A fronte della richiesta da parte del lavoratore il datore di lavoro, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, provvede ad erogare il trattamento integrativo e alla relativa compensazione del credito maturato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.

Nota: il datore di lavoro non deve possedere il Durc regolare ma agisce in qualità di sostituto d’imposta. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 

Cosa si intende per lavoro notturno

Il D.lgs. n. 66/2003 all’art 1, comma 2, lett. d) definisce il lavoro notturno, come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino ed inoltre l’art. 13 stabilisce che il lavoro notturno non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

In mancanza della disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno chi svolge per almeno 3 ore lavoro di notte per un minimo di 80 giorni lavorativi l’anno (da riproporzionare in caso di lavoro part-time).

Nota: la contrattazione collettiva può definire le riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni e sono sempre fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni.

 

Cosa si intende per lavoro straordinario festivo

Il D.Lgs n. 66/2003 definisce come lavoro straordinario le ore lavorate nei giorni festivi oltre il normale orario (40 ore settimanali o nella durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva).

Nota: secondo l’art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. 66/2003, il lavoro straordinario è quello svolto oltre l’orario normale di lavoro che per legge è fissato in 40 ore settimanali (art.3), salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi – non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario.

La contrattazione collettiva può consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi ovvero definire le maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori qualora la prestazione, che deve essere straordinaria e non ordinaria, si colloca durante un giorno festivo.

 

Erogazione del Trattamento Integrativo speciale

La misura del trattamento speciale viene erogata a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’erogazione del trattamento potrà avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, fermo restando che il calcolo andrà effettuato sulle retribuzioni per lavoro straordinario festivo e per lavoro notturno prestate fino al 30 giugno 2024 ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate è stato istituito, con la risoluzione n. 51/E/2023, il codice tributo 1702, denominato Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – art. 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 2024.

 

La Legge n. 85-2023 aveva introdotto per il solo anno 2023 e per il periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023 un altro trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo.

 

Celeste Vivenzi

Giovedì 28 marzo 2024