Quando scattano sanzioni relative a debiti tributari del defunto, emergono dubbi su chi debba essere correttamente notificato e sulla trasmissibilità delle sanzioni stesse agli eredi. Recenti modifiche legislative introducono la possibilità di contestare tali notifiche, evidenziando la criticità di una comunicazione efficace tra eredi e autorità per la corretta attribuzione di responsabilità e gestione dei debiti tributari ereditari, evitando così la trasmissione automatica di sanzioni non dovute agli eredi.
In ambito professionale, può capitare di assistere eredi che hanno ricevuto notifica presso il proprio domicilio di atti avente ad oggetto la contestazione di violazioni commesse da un parente dante causa per fatti successori.
È per altro frequente che tali atti vengano notificati ad uno solo degli eredi (generalmente il soggetto firmatario della dichiarazione di successione) e che gli atti stessi riportino, oltre che la liquidazione dei tributi omessi contestati al de cuius, anche il conteggio delle relative sanzioni (in aggiunta agli interessi per il tardivo versamento).
È quindi utile esaminare i risvolti applicativi dell’art.65 del DPR 600/73 in materia di adempimenti posti a carico degli eredi del contribuente, nonché quelli dell’art.8 del D.Lgs 472/97 in materia di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi medesimi.
La materia, infine, va esaminata con riferimento alle recenti modifiche in materia di autotutela, modiche recate allo Statuto del contribuente per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 30.12.2023 n. 219, con l’introduzione degli artt. 10quater e 10 quinquies della Legge 212/2000 (e la conseguente normazione dell’autotutela obbligatoria o facoltativa degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione).
Il caso concreto oggetto di esame: notifica agli eredi di sanzioni IMU di spettanza del decuius
Il caso da cui si prende spunto è quello della notifica del 2023, tramite la posta raccomandata A/R, del provvedimento emesso da un Ente locale di accertamento relativo all’“Imposta Municipale Propria – IMU 2018”.
Per inciso, l’avviso in questione riportava non solo la richiesta di pagamento dell’imposta locale contestata, ma anche gli interessi e le relative sanzioni.
In pratica, nel 2021 era venuto a mancare il contribuente che aveva commesso la presunta violazione in materia di IMU e nello stesso 2021 era stata presentata la dichiarazione di successione per conto di una pluralità di eredi.
Gli eredi non avevano effettuato alcuna ulteriore comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Il firmatario della dichiarazione di successione era l’erede destinatario ora della notifica dell’Ente locale, notifica, dunque, non impersonale agli eredi nel loro insieme, ma individuale destinata ad uno solo di essi.
L’Avviso di accertamento è stato dunque esaminato per due ordini di profili:
- in primo luogo, per verificare se l’atto impositivo fosse stato emesso in violazione delll’art. 65 del Dpr 600/1973, in quanto esso doveva essere notificato presso il domicilio del de cuius e l’intestazione doveva recare l’indicazione degli eredi collettivamente e impersonalmente, così come recita il comma 4 del citato a