Torniamo sul problema della prescrizione di sanzioni ed interessi tributari: il termine è decennale o quinquennale? Tale dubbio può influire, soprattutto, in fase di riscossione coattiva.
Il termine di prescrizione entro cui far valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, come previsto dall’art. 20, comma 3, Lgs n. 472/1997, decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della soprattassa.
Secondo una recente posizione della Cassazione, la durata quinquennale della sanzione risponde anche ad esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario.
Le prospettive di riforma del sistema sanzionatorio tributario
È notizia recente che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvederà alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs n. 471, 472 e 473/1992).
Tra le novità vi è quella che non prevede la punibilità per chi paga in 60 giorni se la norma era incerta: il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze, “provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta”, non è punibile, “semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Il D. lgs n. 472/1997 è quello che contiene la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative stabilendo all’art. 2 che tali sanzioni previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
L’illecito tributario è attualmente punito con sanzioni di tipo