Oggi proponiamo una guida alla gestione dell’adempimento noto come “esterometro” per i forfettari che hanno rapporti commerciali con l’estero.
Dopo aver analizzato il caso del forfettario che svolge attività economica (in entrata o in uscita) con un soggetto passivo Ue ed extra Ue, in quello odierno passiamo alla gestione del cosiddetto “esterometro”.
Fatturazione elettronica ed esterometro: gli adempimenti per i forfettari
Tra le novità in vigore dal 2024 per i forfettari, spicca sicuramente l’eliminazione (eccezion fatta per i soggetti operanti nel settore sanitario) dell’esonero dall’emissione di fatture elettroniche.
Da ciò scaturisce però un nuovo adempimento, ossia quello del citato esterometro, ovvero l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, come dettagliatamente previsto dall’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. n. 127/15.
Tale adempimento, oggi, può essere effettuato semplicemente trasmettendo al SdI un file XML conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica, entro:
- i termini per l’emissione delle fatture (o di certificazione dei corrispettivi), per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia;
- il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Operazioni escluse da esterometro
Come da norma, sono escluse dall’obbligo di invio dei dati:
- importazioni ed esportazioni, ovvero le operazioni per le quali esiste una “bolletta doganale”;
- gli acquisti di beni o servizi di importo non superiore a 5.000 euro qualora non siano rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
I codi da usare per l’autofattura elettronica
Poiché tale invio consente anche di assolvere gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del decreto IVA, il file XML potrà essere compilato con i seguenti codici:
- “TD17”, per i servizi ricevuti da soggetti non stabiliti;
- “TD18”, per gli acquisti intracomunitari di beni;
- “TD19”, per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia ex art. 17 comma 2 del decreto IVA.
NdR: leggi qui gli articoli precedenti:
Danilo Sciuto
Mercoledì 27 Marzo 2024