La sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso in cui siano state accertate, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale è una delle sanzioni più forti di contrasto al “nero”. Tale sanzione si può evitare aderendo alla definizione agevolata?
La sospensione dell’esercizio commerciale dell’attività nel caso in cui siano state accertate, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale. L’irrogazione di detta sanzione non è pertanto inibita dalla definizione agevolata.
Anche in caso di erronea indicazione dell’Amministrazione in ordine alla possibilità della definizione, l’applicazione del principio di affidamento e buona fede non può essere invocato, vista la indisponibilità della obbligazione tributaria.
Il caso: sospensione dell’esercizio commerciale per omessa emissione scontrino
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso relativo ad una sospensione dell’esercizio commerciale per mancata emissione dello scontrino.
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contro il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività, prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n.