Proponiamo una guida – con esempi pratici – al rimborso dei finanziamenti soci, con anche i riflessi fiscali dell’operazione
Disciplina civilistica dei finanziamenti ai soci
Innanzitutto, occorre sottolineare che il finanziamento dei soci è incluso nell’ambito delle operazioni creditizie ed è quindi soggetto a vincoli normativi.
Il tema del finanziamento dei soci va incrociato con il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico (articolo 11, Dlgs 385/1993, TUB) ai soggetti diversi dalle banche, sanzionato penalmente all’articolo 130.
Con la delibera del 19 luglio 2005, il CICR stabilisce che:
“non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: (…) presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.
L’articolo 6 TUB dispone poi che:
“le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto” (comma 1);
“le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste” (comma 2).
I finanziamenti dei soci a favore della società sono assimilabili ad un contratto di mutuo con obbligo di restituzione in capo alla società stessa, essi si distinguono dai versamenti in conto capitale in quanto questi ultimi sono vere e proprie riserve di capitale che concorrono a formare il patrimonio netto e non hanno obbligo di restituzione.
Occorre preliminarmente rilevare che in assenza di specifiche pattuizioni in forma scritta fra società e socio sarà quest’ultimo a dover provare la sussistenza di titolo idoneo in caso di richiesta di restituzione (in tal senso, tra le altre, sentenza Corte di Cassazione n. 2314/1996).
Occorre perciò eseguire il finanziamento con il supporto di idonei documenti che dimostrino inequivocabilmente la natura di finanziamento e non di versamento a fondo perduto dell’apporto.
È inoltre opportuno precisare se il finanziamento è infruttifero o fruttifero, indicando nel secondo caso il tasso di interesse convenuto (in caso di finanziamento fruttifero senza l’indicazione del tasso d’interesse convenuto si applica il tasso legale ai sensi dell’art. 1284 codice civile)
Esempio lettera del socio alla società
Erogazione finanziamento soci
Spett.le Alfa S.r.l.
Oggetto: erogazione finanziamento soci infruttifero Il sottoscritto__________________________, in qualità di socio di codesta società dichiara con la presente che la somma di €_______________, versata (a mezzo contanti/Assegno n. ____/Bonifico _____________) a favore della società, deve intendersi a titolo di finanziamento infruttifero erogato a favore della Società medesima per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla momentanea carenza di liquidità. Resta impregiudicato il diritto |