Omesso versamento IVA: attenzione alla responsabilità del liquidatore

È responsabile per il reato di omesso versamento IVA il liquidatore di una società a responsabilità limitata la cui nomina sia stata effettuata prima della scadenza del termine fissato per il versamento.

Omesso versamento IVA e responsabilità del liquidatore

omesso versamento ivaIl caso di specie, trae origine dall’emissione di una sentenza di condanna in sede penale per il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (rubricato “Omesso versamento Iva“) nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata. Il difensore dell’imputato ricorreva in Cassazione deducendo tra gli altri motivi di ricorso l’ assenza, nel caso di specie, del dolo necessario per la configurabilità dell’illecito penale.

A favore della propria tesi difensiva deduceva l’imputato la presenza di due circostanze di diverso tipo:

  1. la prima costituita dalla sua data di nomina quale liquidatore, verificatasi in momento immediatamente antecedente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta Iva, derivandone come ovvio la mancata conoscenza della necessità di adempiere all’obbligo di legge;
  2. la seconda invece fondata sul periodo di formazione del debito tributario verificatosi in un momento antecedente alla sua nomina derivandone in questo caso l’assenza di obblighi inerenti a somme imputabili ad altro periodo e diverso d’imposta.

La decisione della Cassazione

Di ben diverso avviso sono invece i giudici della Corte di cassazione, che, con la sentenza n. 2057/2024, confermano la condanna emessa in sede di merito. Alla base della loro decisione, gli ermellini pongono due considerazioni. Analizziamole separatamente.

La prima fondata sull’esame del contenuto della precedenti pronunce della Corte di cassazione che avevano sempre ritenuto responsabile il liquidatore nominato in data antecedente alla scadenza del termine previsto per il pagamento dell’imposta Iva per il reato di omesso versamento dell’Iva.

La seconda invece basata su di un esame del contenuto dell’art. 36 D.P.R. n. 602/1973.

Tale disposizione che contiene è vero una causa di esenzione della responsabilità, ma destinata ad operare nel solo settore civile per quel che riguarda le eventuali responsabilità accertate nel corso delle attività di verifica.

La motivazione della sentenza inoltre ritiene configurabile la responsabilità del liquidatore per il reato di omesso versamento dell’imposta anche sulla base di una considerazione circa la struttura dell’illecito contestato nel caso di specie.

Si tratta – spiegano gli ermellini – di un reato di carattere doloso come tale configurabile anche nel caso di dolo eventuale ovvero nell’ipotesi in cui all’autore della condotta criminosa possa essere imputato uno stato psicologico fondato sul semplice dubbio circa la presenza dell’obbligo di versamento, sicuramente configurabile nel caso di specie posto che il liquidatore aveva comunque omesso di effettuare le necessarie verifiche contabili circa lo stato degli adempimenti fiscali imputabili alla persona giuridica.

Non solo, in caso di omesso versamento IVA la presenza di una responsabilità in capo all’imputato emerge anche dalla sua condotta complessiva: quest’ultimo infatti al fine di andare esente da ogni rilievo di carattere penale anche se ben consapevole dello stato di difficoltà in cui versava la persona giuridica a favore della quale svolgeva la propria attività e che risultava evidente dal rifiuto delle banche di concedere ulteriore credito, avrebbe potuto chiedere l’apertura di una procedura concorsuale.

 

NdR. Sul caso leggi anche: Omesso versamento IVA e presupposti per l’esimente della forza maggiore

 

Andrea Magagnoli

Martedì 6 Febbraio 2024