Omesso versamento IVA e presupposti per l’esimente della forza maggiore

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 22 agosto 2023

Per escludere la colpevolezza invocando la crisi di liquidità è necessaria la prova che detta crisi non sia dipesa dalla scelta consapevole di non adempiere l'obbligo tributario.
È necessaria inoltre la prova che la crisi finanziaria sia stata davvero imprevedibile e che l'imputato, nella qualità di amministratore, abbia adottato tutte le misure idonee per evitare l'omissione del pagamento.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito in presenza di quali presupposti, in caso di omesso versamento IVA, è possibile applicare l’esimente della forza maggiore.

 

Il caso: omesso versamento IVA per illiquidità aziendale

omesso versamento iva forza maggioreNel caso di specie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l'imputato per il reato di omesso versamento IVA.

Avverso tale pronuncia l’imputato aveva poi proposto ricorso per cassazione, deducendo che l'imprenditore deve andare esente da responsabilità quando l'evento determinante la forza maggiore, o lo stato di necessità, non sia a lui imputabile, sia imprevedibile e, dunque, non altrimenti evitabile.

In tal senso, si sosteneva, la situazione di illiquidità, che non aveva consentito il versamento dell’Iva, non poteva essere ascritta all'imputato, non dipendendo da fatti a lui imputabili (quali la revoca di un finanziamento agevolato e il rientro immediato nei confronti dell'Erario, con la conseguente impossibilità di accedere a nuove linee di credito,