Analizziamo un contenzioso sulle indagini finanziarie che verte sull’effettività o meno dell’attività di lavoro svolta dal contribuente. E’ possibile sostenere come prova contraria che tutti gli incassi sono liberalità di amici e conoscenti?
La Corte di Cassazione si è occupata di una indagine bancaria a carico di un soggetto esercente l’attività di consulente di infortunistica stradale, le cui risultanze si sono basate sui movimenti bancari non giustificati.
Il fatto: indagini sui movimenti bancari non giustificati
L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento con il quale, a seguito di verifica fiscale relativa all’anno di imposta 2000 e sulla scorta delle indagini bancarie, ha recuperato maggiori imposte non dichiarate e irrogate le conseguenti sanzioni.
Avverso l’atto impositivo il contribuente ha proposto ricorso, che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale competente.
Pronunciamento confermato in appello, atteso che il contribuente non aveva offerto giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di verifica.
Da qui il ricorso in Cassazione, censurando, in particolare, per quel che ci interessa in questa sede, la violazione degli artt. 1 e 6, d.P.R. n. 917/1986, per avere il giudice del gravame ritenuto che il ricorrente svolgesse l’attività di consulente di infortunistica stradale per l’anno in contestazione.
Evidenzia parte ricorrente che i giudici di appello hanno qualificato lo stesso…
…“quale soggetto passivo di imposta nonostante non era stato in alcun modo provato che svolgesse l’attività di consulente di infortunistica stradale, senza avere tenuto conto, d’altro lato, del fatto che le movimentazioni bancarie erano riconducibili unicamente a liberalità di parenti e conoscenti”.