Efficacia probatoria della fattura come prova di esistenza del contratto

La fattura può avere efficacia probatoria dell’esistenza di un contratto: occorre però considerare anche il comportamento del debitore, che può contestare la fattura al momento della ricezione e annotarla nelle scritture contabili.

Efficacia probatoria della fattura

efficacia probatoria fatturaLa fattura è un atto formato unilateralmente, ossia senza il concorso della persona destinataria: chiunque oggi può emettere una fattura per una prestazione svolta senza essere condizionato dalla volontà del soggetto destinatario. È principalmente il motivo per cui tale documento non può essere considerato valido a dimostrare l’esistenza di un contratto, nonché, conseguentemente, a dimostrare l’esistenza di un credito.

Ed è il motivo per cui la fattura ha invece efficacia probatoria soltanto nei confronti dell’emittente, in quanto reca la prestazione e l’importo del prezzo: nel caso di indicazione di operazioni non veritiere o di destinatario errato, si incorre infatti nella fattispecie di fattura falsa.

 

Il parere della Cassazione

Ma proprio per il motivo suddetto (la non prevista collaborazione del destinatario), ci può essere il caso in cui essa invece abbia pieno valore di prova, e lo troviamo perfettamente analizzato nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 3581 dell’8 febbraio 2024, ossia giovedì scorso.

Il caso è quello di una società che si vede cancellato il decreto ingiuntivo a seguito dell’opposizione dell’impresa cliente, che riteneva le prestazioni indicate in fattura non corrispondenti a quanto stabilito nel contratto.

Lo stesso oppositore (presunto debitore) non aveva mai fatto alcuna contestazione se non appunto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

La società creditrice contestava l’annullamento del decreto ingiuntivo posto che:

“stante l’efficacia obbligatoria piena dell’atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.

La Corte ha accolto l’opposizione, affermando il seguente principio di diritto:

“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.

Ancora una volta, insomma, i “fatti concludenti” sono espressione di volontà.

Ricordiamo che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili del destinatario possiede natura confessoria (art. 2720 codice civile), essendo un atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante.

 

NdR: Approfondisci qui il valore probatorio delle scritture contabili nel processo civile

 

Danilo Sciuto

Lunedì 12 Febbraio 2024