Il valore probatorio delle scritture contabili nel processo civile

Quale valore hanno le scritture contabili a favore o contro l’imprenditore in sede di processo civile; questione molto importante nei contenziosi commerciali.

Sentenza Cassazione Seconda Sezione Civile n. 105 del 4 gennaio 2011

Le scritture contabili, regolarmente tenute,non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte e, pertanto, qualora l’imprenditore dovesse utilizzarle come mezzo di prova nei confronti della controparte ai sensi dell’art. 2710 c.c., queste saranno soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, il quale stabilirà se e in quale misura le stesse saranno attendibili ed idonee, ed eventualmente, in concorso con altre risultanze probatorie a dimostrazione della fondatezza della parte che le ha prodotte in giudizio.

Con la Sentenza n. 105 del 4 gennaio 2011, la Cassazione, intervenendo su una vicenda nata su un saldo relativo ad un appalto, ha chiarito che le scritture contabili, anche se correttamente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’ imprenditore che le ha redatte. Le stesse, infatti, sono soggette (se utilizzate come prova dalla controparte) al libero apprezzamento del giudice, il quale potrà giudicare la loro attendibilità o meno e, se, eventualmente, possono dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio.

 

La vicenda

Veniva dichiarato inefficace dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (emanato a seguito di un mancato incasso da parte di un creditore) in merito ad un ricorso, avverso il quale era stato proposto opposizione da un titolare di una impresa edile.

Lo stesso affermava di avere saldato una fattura, posta a base del ricorso, per l’ingiunzione di pagamento di un importo pari a £ 7.320.000.

La Corte di Appello di Napoli, riformando la decisione del Tribunale, in accoglimento dell’appello, aveva confermato il decreto ingiuntivo, condannando l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Come motivazione, era stata considerata un’errata interpretazione, data dal primo giudice, dell’art. 2709 c.c., circa l’efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.

Secondo la Corte, mancano gli elementi indiziari che consentirebbero di interpretare dette scritture, nei rapporti tra imprenditori, a favore di chi ad esse si richiama, non potendo assurgere a prova dell’avvenuto pagamento della fattura la sola annotazione nei registri.

In conclusione, non essendo stato dimostrato dall’imprenditore il pagamento della fattura con i vigenti principi probatori, lo stesso rimane debitore del relativo importo.

 

Il ricorso in Cassazione

Veniva proposto ricorso alla Corte di Cassazione e, in merito alla difesa, si puntava tutto sulla efficacia probatoria del “libro giornale generale” dal quale sarebbe stato possibile evincere che la fattura era stata pagata.

Secondo il ricorrente, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che gli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile prevedono che il valore probatorio delle scritture contabili assuma efficacia solo sevi siano altri elementi a sostegno di quanto nelle stesse scritture contabili indicate.

Art. 2709 Efficacia probatoria contro l’imprenditore.

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto.

 

Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori.

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Inoltre, la parte ricorrente affermava che la prova dell’avvenuto pagamento era emersa dalle risultanze istruttorie, quali, la documentazione esibita nei precedenti gradi di giudizio e, le assunte testimonianze, nonché, le “scritture contabili depositate dall’opposto, da cui si evince un accredito all’opponente di un pagamento di £ 12.000.000.”

 

Il parere dei Giudici della Cassazione

Le motivazioni presentate non hanno convinto i Giudici della Seconda Sezione Civile, secondo i quali, le scritture contabili non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte e qualora lo stesso intenda utilizzarle come mezzi di prova ai sensi dell’art. 2710 c.c., le stesse, sono soggette al libero apprezzamento del giudice.

Per libero apprezzamento da parte del giudice, si intende la valutazione dell’attendibilità e dell’idoneità delle scritture contabili, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della tesi della parte che le ha prodotte in giudizio1.

Nel caso oggetto dell’esame i giudici di appello, a fronte della sola annotazione nel libro giornale generale, in mancanza di qualche altro elemento di prova per l’avvenuto pagamento, avevano correttamente sentenziato per la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento rifacendosi anche ai principi in precedenza enunciati dalla Cassazione.

Viene anche evidenziato che, la sentenza che aveva deciso nel merito, non era stata validamente contrastata dal ricorrente, a causa della mancata indicazione della documentazione e delle testimonianze dal cui tenore e contenuto si sarebbero dovute trarre le adeguate conclusioni in ordine all’avvenuto pagamento.

In questo modo è stato violato il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e, conseguentemente, è stato impedito ai giudici di legittimità di poter valutare adeguatamente l’eventuale correttezza della sentenza del giudice di appello, anche sotto il profilo motivazionale.

 

5 luglio 2011

Antonio Gigliotti

 

NOTE

1 In tal senso, si è pronunciatala giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 3188 del 2003, n. 1715 del 2001 e n. 3108 del 1996.