Con l’approvazione e pubblicazione della delega fiscale si vanno a chiudere i dubbi e le contestazioni (si spera) relativi alle contestate verifiche extratime. Ecco le novità…
Il D.Lgs. n. 219/2023, che contiene sostanziali modifiche alla L. n. 212/2000 – meglio nota come Statuto del contribuente – all’art. 7-quinquies si occupa di alcuni specifici vizi dell’attività istruttoria. In particolare, per quel che ci interessa in questa sede, il legislatore delegato ha chiuso la querelle relativa alle verifiche extratime.
I principi generali sui limiti temporali alle verifiche fiscali
Come è noto, l’art. 12 della L. n. 212/2000 ha introdotto una serie di previsioni normative volte a garantire i diritti del contribuente in sede di verifica, individuando, fra l’altro, dei limiti temporali per l’espletamento dell’incarico.
L’attuale dettato normativo – comma 5, dell’art. 12, della citata L. n. 212/2000, frutto delle modifiche apportate dall’art.7, comma 2, lett. c, del D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 -, prevede che:
“la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio……..
Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
La norma, invece, precedentemente, così recitava:
“La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio……… ”.
Il dettato normativo, nella vigenza dell’originaria versione, è stato oggetto di un vivace dibattito, che ha visto, sostanzialmente, due fronti opposti:
- da una parte coloro che ritenevano che la disposizione abbia voluto riferirsi al limite mas