Analisi della giurisprudenza, che ammette la deducibilità dei costi determinati in misura percentuale sui ricavi non dichiarati e accertati dall’Agenzia Entrate. Si tratta di un passaggio giurisprudenziale davvero molto importante!
La Corte di Cassazione va consolidando un principio enucleato lo scorso anno dalla Corte Costituzionale, ovvero la deducibilità dei costi (anche in misura percentuale e quindi forfettaria) relativi a ricavi non dichiarati e accertati in virtù dei prelevamenti bancari.
Nell’ordine.
La novità del 2023 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza 31 gennaio 2023, n. 10 ha inizialmente richiamato un suo precedente del 2005 (la sentenza n. 225), in cui aveva precisato che, in caso di accertamento induttivo “puro” o extracontabile[1], fondato su indagini bancarie e scaturente da prelievi bancari non giustificati (da parte del titolare di reddito d’impresa)…
…“gli uffici finanziari devono considerare, in conformità al principio di capacità contributiva, non solo i maggiori ricavi ma anche l’incidenza percentuale dei costi relativi, da detrarre dall’ammontare dei prelievi non giustificati”.
Nella medesima sentenza la Corte Costituzionale ha poi analizzato (incidenter tantum) anche l’ipotesi dell’accertamento analitico-contabile o analitico “misto”[2], ove la contabilità è attendibile e il reddito imponibile è ricostruito induttivamente per singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l’inesattezza.
In detta ipotesi ai fini della deduzione dei costi, però opera in generale la regola ritraibile dall’art. 109 TUIR, in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel