Il TUIR stabilisce i principi per l’imputazione temporale dei ricavi e delle spese, rendendo inderogabili le regole sulla competenza. La gestione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, specialmente con committenti esteri, richiede un’attenzione particolare quanto alla data di spedizione per l’imputazione fiscale dei ricavi. Le operazioni a cavallo d’anno, invece, pongono sfide specifiche, con la competenza fiscale che dipende spesso dal momento di spedizione. Infine, i contratti di appalto per la realizzazione di beni richiedono un’analisi dettagliata per determinare il momento di rilevanza reddituale.
Dunque, in caso di cessione di impianti o macchinari e prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli stessi impianti, quale può considerarsi il momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza fiscale?
Come noto, secondo quanto previsto dal TUIR, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni del medesimo Testo Unico delle Imposte Dirette, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Fermo restando il principio secondo cui le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono tassative e inderogabili – non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito a un “esercizio di competenza”, – aspetti interpretativi di non facile soluzione circa la corretta imputazione di componenti positivi di reddito, emergono dalla prassi quotidiana.
Ciò si verifica, ad esempio, nel caso dell’esatta imputazione temporale dei ricavi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servi aventi con controparte un soggetto estero.
Cessione di impianti e macchinari con spedizione a cavallo d’anno
Immaginiamo che una società residente realizzi una fornitura di beni finiti che vengono inviati all’estero per essere ivi installati, montati o assemblati direttamente da tecnici della committente ovvero a cura del cessionario.
In linea di massima, così come rappresentata, riteniamo trattasi di operazione cod. “mista” che rappresenta una cessione di beni risultando prevalente, sotto il punto di vista quantitativo, l’obbligazione di “dare” (cessione), in luogo di quella di “fare” (prestazione di servizi).
Le linee guida per contabilizzare i ricavi
Come noto, i ricavi per vendite di beni finiti o da assembleare diventano rilevanti ai fini civilistici e fiscali ex art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. 22.12.1986, n. 917, al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
Nel caso in cui si verta in ipotesi di contratto di compravendita di beni finiti i ricavi andranno