La nuova fattispecie impositiva che prevede una plusvalenza in caso di immobili ceduti dopo una ristrutturazione agevolata con Superbonus continua a generare dubbi. Oggi puntiamo il mouse su due casi pratici che possiamo incontrare nella vita professionale: in primis la cessione dell’immobile prima del termine dei lavori agevolati…
Cessione di fabbricato post Superbonus
In tre precedenti articoli (28 dicembre, 10 e 15 gennaio, ne Commercialista Telematico) abbiamo trattato della nuova fattispecie di operazione speculativa, e cioè della vendita, entro dieci anni dal termine dei lavori, di un immobile per il quale si sia usufruito del superbonus 110%.
Uniche esclusioni la provenienza successoria, oppure l’utilizzo del superbonus solo con riporto in quote nella dichiarazione dei redditi (non quindi sconto in fattura o cessione a terzi) o infine l’utilizzo come abitazione principale, per la maggior parte del periodo, da parte del cedente o di suoi familiari.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dal periodo di possesso dell’immobile, previsione di operazione speculativa, con esclusione dal conteggio delle spese deducibili, al 100% oppure al 50%, di quelle oggetto di contributo.
Ne abbiamo evidenziato criticità e incertezze applicative.
Qui analizziamo due casi particolari, il primo, probabilmente poco realizzabile, ma che comunque potrebbe verificarsi, è il seguente: la vendita dell’immobile sul quale si sia usufruito dei contributi superbonus 110% ante termine dei lavori.
Il secondo caso riguarda l’accavallamento di due situazioni impositive.
Rimandiamo ai nostri precedenti articoli per una analisi in generale:
- La nuova tassazione delle cessioni di immobili post Superbonus: altri aspetti
- Cessione di immobile che ha usufruito del Superbonus: particolarità e problemi applicativi
- Vendite di immobili post superbonus: plusvalenza tassata; ma non è incostituzionale?
Il primo caso: cessione ante termine dei lavori
La norma che prevede la nuova fattispecie di reddito diverso (art. 1, commi da 64 a 67 della legge 213 del 30 dicembre 2023) fa decorrere il p