La Legge di Bilancio 2024 introduce modifiche significative al TUIR, aggiornando la fiscalità dei diritti reali di godimento e ampliando la tassazione a nuove situazioni. Queste modifiche, che riguardano la cessione e costituzione di diritti come l’usufrutto, sollevano preoccupazioni di equità fiscale, poiché sembrano penalizzare chi trasferisce diritti reali parziali rispetto a chi cede la piena proprietà. La riforma potrebbe essere vista come irrazionale e discriminatoria, aprendo potenziali dubbi sulla sua compatibilità con i principi costituzionali.
L’art. 1, comma 92, della Legge di bilancio 2024 ha apportato alcune modifiche al Tuir e precisamente all’art. 9, comma 5 e all’art. 67, comma i, lett. h. Più specificamente all’art. 9, comma 5, viene precisato che l’equiparazione della disciplina fiscale prevista per le cessioni a titolo oneroso vale anche per gli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, solo se non risulta disposto diversamente in altre norme del Tuir, arretrando la precettività della norma ad una condizione di chiara residualità, non più dotata di autonomia disciplinare.
Nel contempo all’art. 67, comma 1, lett. h, oltre alla fattispecie imponibile già contemplata della concessione in usufrutto, vengono qualificati come redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).
Le novità della Legge di Bilancio sulla cessione dei diritti reali di godimento
In ordine a tale revisione legislativa nella Relazione illustrativa viene testualmente precisato che:
“la modifica all’art. 9, comma 5 TUIR conferma che, qualora non sia previsto diversamente nel TUIR o in altre disposizioni normative, l’equiparazione tra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento opera esclusivamente nell’ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale ipotesi è esclusa nell’ipotesi della loro costituzione.