Illustriamo nel dettaglio uno dei più interessanti sgravi contributivi attualmente previsti: quello per l’assunzione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Gli sgravi spettano anche in caso di altro rapporto di lavoro riqualificato in rapporto a tempo indeterminato?
Tra gli sgravi contributivi previsti dalla normativa italiana figura quello diretto a promuovere l’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114 della Legge 27 dicembre 2017 numero 205.
La misura ha il merito di ridurre i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del soggetto per cui spetta lo sgravio, costituisce un presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità degli sgravi sperimentali, legati sempre all’occupazione giovanile, previsti da:
- Articolo 1, comma 10, Legge 30 dicembre 2020 numero 178 (Legge di bilancio 2021);
- Articolo 1 comma 297, Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Legge di bilancio 2023);
in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina p