Rottamazione del magazzino: le responsabilità del revisore

Se la rottamazione del magazzino prevede esenzioni dalle sanzioni, pensiamo in primis a quelle tributarie, può comportare altre problematiche per le aziende: pensiamo alla responsabilità del revisore che deve “certificare” il magazzino rottamato.

rottamazione magazzinoIn caso di rottamazione del magazzino l’esclusione normativa ai fini sanzionatori non copre i danni che soci o creditori possano aver subito dall’aver fatto affidamento su un bilancio non veritiero.

Sulla norma contenuta nella legge di bilancio 2024 che ha introdotto la procedura della cosiddetta “rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento oneroso del valore contabile delle rimanenze delle imprese (che devono usare gli OIC) alla loro consistenza effettiva, è stato scritto abbastanza.

NdR: ad esempio abbiamo trattato qui le esenzioni dalle sanzioni per la rottamazione del magazzino

Rottamazione del magazzino: attenzione alle responsabilità del revisore

Nel contributo odierno vogliamo invece soffermarsi su un aspetto che sembra passato in sordina, ossia sulla previsione contenuta nel comma 78, che prevede che l’adeguamento dei valori “non rileva a fini sanzionatori di alcun genere”.

In tale locuzione è sicuramente compreso l’aspetto fiscale, nonché quello penale (l’adeguamento non costituisce notizia di reato ex art. 331 c.p.p., né ammissione di responsabilità penale da parte del contribuente o del suo rappresentante legale) e anche civilistico.

L’aspetto che però resta scoperto è quello delle conseguenze indirette di questa fattispecie; ci riferiamo ovviamente ai revisori legali, per i quali si tratta quindi di capire le possibili conseguenze di tale regolarizzazione.

 

La rottamazione delle rimanenze 2022

Le rimanenze oggetto della rottamazione sono quelle iniziali del periodo d’imposta in corso al 30/09/2023; per le imprese con esercizio “solare” si tratta quindi delle rimanenze al 31/12/2022, ossia un bilancio già oggetto di analisi e relativa certificazione.

L’adeguamento ha quale presupposto la commissione di errori pregressi (anche di stima), cioè deve risalire a comportamenti anomali.

E’ noto che lo scopo principale della revisione è quello di assicurare a tutti gli utilizzatori del bilancio (Stato, soci, finanziatori, creditori, dipendenti, fornitori, ecc.) l’affidabilità delle informazioni in esso contenute.

Le situazioni a cui in questa sede vogliamo fare riferimento non sono quelle delle grandi o medie realtà, nelle quali magari esiste una contabilità di magazzino, dove una valutazione delle rimanenze diversa da quella reale può sicuramente essere frutto di mero errore probabilmente nemmeno significativo, ma delle piccole e piccolissime aziende, sotto forma di srl, “costrette” dalla normativa a nominare il revisore. In tali aziende, le rimanenze sono senz’altro un elemento importante, non solo qualitativamente ma anche e soprattutto quantitativamente.

Non è certo una novità il fatto che le politiche di bilancio sono da sempre basate sugli ammortamenti e appunto sulla valutazione delle rimanenze.

 

I controlli del revisore sul magazzino

Tra i vari controlli che un revisore è tenuto a chiamare, troviamo anche che le stime contabili effettuate dall’organo amministrativo siano ragionevoli. In questo senso, qualora il revisore, in esito alle attività di revisione svolte, abbia rilevato errori che, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi ed anche pervasivi, avrebbe dovuto esprimere un “giudizio negativo”.

Ma, con ogni probabilità, questo, per ragioni che esulano dall’argomento qui trattato, non è stato fatto.

E’ evidente, insomma, che, nelle situazioni illustrate, di piccole srl che hanno fatto della supervalutazione delle rimanenze il salvagente del proprio bilancio, i revisori che non hanno tenuto conto di tale aspetto nel loro giudizio di revisione si troveranno davanti a un serio problema.
Due considerazioni vanno comunque effettuate:

  1. l’importante sopravvalutazione delle rimanenze operata nel bilancio 2022, proprio in quanto ha permesso alle società di sopravvivere, difficilmente verrà valutata come conveniente nel bilancio 2023;
  2. le piccole e micro aziende, in questo periodo storico, non vantano una disponibilità finanziaria tale da permettere l’uscita derivante dalla regolarizzazione del magazzino, sicché verosimilmente non la sfrutteranno.

In conclusione, il problema esposto, sebbene rilevante, rischia di essere solo teorico, nell’interesse non solo degli imprenditori, ma anche e soprattutto dei revisori più distratti, così come teorico sarà l’interesse per questa norma di legge nelle imprese con controllo legale dei conti.

 

Danilo Sciuto

Martedì 23 Gennaio 2024