Analizziamo la possibilità di emettere una nota di credito ultrannuale in caso di fatture emesse per errore o contestate. Il caso di fatture annullate dopo 6 anni.
La Corte di giustizia di II grado della Toscana, con la sentenza n. 1111 del 7 novembre 2023, si è pronunciata sui rapporti fra l’art. 26 Dpr 633/1972, che vieta l’emissione di nota di credito ultrannuale dopo la effettuazione della operazione soggetta ad IVA, se l’emissione della nota di credito dipende da un accordo transattivo fra cedente e cessionario e l’art. 30-ter stesso Dpr (rimborso “anomalo”), confermando gli argomenti desumibili dalla recente prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Recupero dell’IVA per fatture errate: garanzie e condizioni secondo la CGT della Toscana

L’unica condizione che l’Agenzia delle Entrate pone con la propria prassi (cfr.risposta ad interpello n. 762/2021) – avallata dalla Corte toscana, sulla scorta di un orientamento consolidato della Cassazione – è che non vi sia rischio di perdita di gettito.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una ricostruzione dei due istituti e del rapporto tra essi, stabilendo che l’emissione della nota di variazione ai sensi dell’art. 26 DPR Iva è il rimedio principale, mentre la richiesta di rimborso è il rimedio residuale ed è soggetta al solo limite temporale dei due anni decorrenti alternativamente dalla data del versamento dell’IVA o dalla data i

