Analizziamo la possibilità di emettere una nota di credito ultrannuale in caso di fatture emesse per errore o contestate. Il caso di fatture annullate dopo 6 anni.
La Corte di giustizia di II grado della Toscana, con la sentenza n. 1111 del 7 novembre 2023, si è pronunciata sui rapporti fra l’art. 26 Dpr 633/1972, che vieta l’emissione di nota di credito ultrannuale dopo la effettuazione della operazione soggetta ad IVA, se l’emissione della nota di credito dipende da un accordo transattivo fra cedente e cessionario e l’art. 30-ter stesso Dpr (rimborso “anomalo”), confermando gli argomenti desumibili dalla recente prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Recupero dell’IVA per fatture errate: garanzie e condizioni secondo la CGT della Toscana
Secondo il Collegio toscano, in caso di fatture emesse per errore o – comunque – oggetto di contestazione, il diritto del soggetto cedente/prestatore al recupero dell’Iva è sempre garantito, anche quando non sarebbe più possibile l’emissione di una nota in variazione, tramite l’istanza di rimborso ex art. 30 ter citato.
L’unica condizione che l’Agenzia delle Entrate pone con la propria prassi (cfr.risposta ad interpello n. 762/2021) – avallata dalla Corte toscana, sulla scorta di un orientamento consolidato della Cassazione – è che non vi sia rischio di perdita di gettito.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una ricostruzione dei due istituti e del rapporto tra essi, stabilendo che l’emissione della nota di variazione ai sensi dell’art. 26 DPR Iva è il rimedio principale, mentre la richiesta di rimborso è il rimedio residuale ed è soggetta al solo limite temporale dei due anni decorrenti alternativamente dalla data del versamento dell’IVA o dalla data i