Entro fine gennaio occorre trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati del secondo semestre dell’anno 2023. L’adempimento coinvolge medici, dentisti, farmacie, strutture sanitarie militari e altre professioni sanitarie. Quest’anno, per la prima volta, sono coinvolti anche gli infermieri pediatrici. Non si prevede nessuna proroga per l’adempimento, in linea con il nuovo calendario fiscale e la dichiarazione precompilata. Attenzione alle sanzioni per errori o ritardi.
La comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: scadenza del 31 gennaio 2024
Il 31 gennaio prossimo scade il termine per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. L’oggetto dell’adempimento riguarda le spese sostenute dai contribuenti, quindi i pagamenti effettuati nel secondo semestre dell’anno 2023.
Deve tenersi conto che sono soggetti all’adempimento per la prima volta gli infermieri pediatrici: tali soggetti dovranno quindi trasmettere i dati relativi all’intera annualità 2023.
Ripasso delle regole: soggetti obbligati
L’adempimento è disciplinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare dal decreto del 19 ottobre 2020.
I soggetti tenuti all’adempimento sono: le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per assistenza protesica e integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione di servizi sanitari.
Sono anche obbligati: gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture sanitarie militari, le parafarmacie e i negozi di ottica, gli iscritti agli albi professionali di psicologici, infermieri, ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli infermieri pediatrici.
In realtà l’elenco dei soggetti obbligati si è ampliato di recente a seguito del riconoscimento di nuove professioni sanitarie. Infatti, l’adempimento è obbligatorio anche per gli iscritti agli albi delle nuove professioni sanitarie istituite dalla legge Lorenzin n. 3/2018.
Sono compresi all’interno delle predette categorie gli igienisti dentali, i biologi, i fisioterapisti, i logopedisti, i tecnici ortopedici, i podologi, i dietisti e gli altri operatori indicati nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019.
Tessera sanitaria gennaio 2024: i dati oggetto di comunicazione ed i tempi
Per quanto riguarda i dati oggetto di comunicazione (quelli del secondo semestre 2023) si deve fare riferimento alla data di pagamento e non alla data della fatturazione anche se nella maggior parte dei casi le due date coincidono.
Devono essere altresì indicate le modalità di pagamento se effettuato o meno con mezzi tracciabili. Invece, tale indicazione non è necessaria per i medicinali, i dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie di strutture pubbliche o private purché accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Quest’anno è estremamente improbabile che il legislatore disponga una proroga del termine fissato al 31 gennaio prossimo. Gli operatori ben conoscono l’adempimento che risulta nuovo esclusivamente per gli infermieri pediatrici. Questi ultimi soggetti come detto sono tenuti alla comunicazione dei dati dell’intero anno 2023, in un’unica soluzione.
La proroga è estremamente improbabile in quanto non sarebbe compatibile con il nuovo calendario fiscale e quindi anche con i termini di invio della c.d. dichiarazione precompilata.
In linea teorica dall’inizio dell’anno 2024 l’adempimento avrebbe dovuto essere assolto con periodicità mensile, ma il “decreto adempimenti” approvato in attuazione della legge per la delega fiscale, prevede la trasmissione dei dati con periodicità semestrale. Si precisa che ad oggi si attende ancora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
In ogni caso le scadenze per l’anno 2024 saranno fissate con un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Attenzione alle sanzioni
Per quanto riguarda eventuali errori commessi si applicherà una sanzione pari a 100 euro per ogni dato errato e senza cumulo giuridico, con un massimale di 50.000 euro per ogni comunicazione.
Per eventuali ritardi fino a sessanta giorni è prevista la riduzione della sanzione ad un terzo con un massimale di 20.000 euro.
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Nicola Forte
Mercoledì 17 gennaio 2024