Invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: primo semestre 2023 in scadenza al 2 ottobre 2023
Il Ministero dell'economia e delle Finanze con un decreto del 27 dicembre 2022 ha definito il nuovo scadenzario per gli invii al sistema tessera sanitaria dell'anno 2023 e posticipato al 2024 (salvo ripensamenti che sarebbero decisamente benvenuti!) la modalità mensile (!!) di invio dell'adempimento.
Pertanto, entro il 2 Ottobree 2023 (cadendo di sabato il termine del 30 Settembre 2023), occorre inviare i dati delle spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, mentre entro il 31 gennaio 2024 quelli delle spese sostenute nel secondo semestre 2023.
Invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: i punti salienti
In vista della scadenza del 2 ottobre 2023 è utile approfondire i seguenti punti onde avere un quadro completo sulla normativa in vigore:
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soggetti tenuti alla trasmissione dei dati:
si rammenta che sono obbligati all’invio dei dati, in via generale, i seguenti soggetti (ci scusiamo per il lungo elenco ma questo è): le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici, i medici veterinari, i tecnici sanitari di radiologia medica, le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG), gli iscritti all’albo dei biologi, tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
ed ancora:
assistente sanitario, gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali riservata previste dal profilo della professione sanitaria di podologo; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale; gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale, esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con il codice Ateco (primario o secondario) 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
Nota: gli infermieri pediatrici dovranno invece inviare le spese sostenute nell’intero anno 2023 entro il 31 gennaio 2024.
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che cosa occorre inviare:
vanno inviati i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture e ricevute) inerenti alla detrazione delle spese sanitarie (vanno trasmesse solo le fatture incassate dal professionista e quindi pagate dal cliente in una data compresa tra il 01.2023 e il 30.06.2023).
Ai fini dell'invio devono essere comunicate anche le seguenti informazioni:
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (importo, data fattura, numero documento, codice fiscale dell'assistito, partita Iva dell'operatore; data del pagamento; tipologia di Spesa sanitaria trasmessa; modalità di pagamento; tipo di documento fiscale; aliquota o natura Iva della singola operazione; nel caso di indicazione dell'esercizio dell'opposizione i dati vengono trasmessi al sistema TS senza indicazione del codice fiscale dell'assistito).
Nota: il soggetto che fattura direttamente al paziente deve indicare, selezionando “Si o No”, se il pagamento è stato effettuato con un sistema “tracciato” (il concetto di pagamento tracciato è soddisfatto mediante annotazione in fattura da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione sanitaria ovvero mediante prova cartacea della transazione, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, o estratto conto (Circolare 7/E/2021 Agenzia Entrate).
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
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alcune regole in materia di invio e compilazione:
l'invio può essere effettuato dallo stesso operatore sanitario (entrando con le proprie credenziali nel sito STS) ovvero demandato ad intermediario delegato.
Occorre ricordare che se la prestazione è erogata nei confronti di un soggetto minore e la fattura risulta a lui intestata, nell'invio vanno inseriti i dati del minore; inoltre se la spesa è sostenuta in parte in modo tracciato e in parte in contanti, il documento intero va inviato al STS come non tracciato.
Nota: per le spese per interventi o trattamenti estetici occorre utilizzare il codice “IC”.
Sanzioni e ravvedimento
In caso di omissione oppure errata o tardiva trasmissione dei dati al portale TS si applica la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento non comunicato, fino ad un massimo di 50 mila euro, ATTENZIONE: senza applicazione del cumulo giuridico.
La sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Si rammenta che nei casi di errata comunicazione dei dati al portale tessera sanitaria, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.
Nota: si rammenta che il 31 ottobre 2023 scade la possibilità per regolarizzare il mancato o tardivo invio della comunicazione dei dati negli anni pregressi fino a quelle riferite al primo semestre 2022 utilizzando la “sanatoria per le irregolarità formali”.
Come riportato nella circolare 2/E del 27 gennaio 2023 dell'agenzia delle entrate con la sanatoria degli errori formali è possibile regolarizzare le violazioni commesse entro il 31 ottobre 2022 (rientrano pertanto anche i dati relativi al primo semestre 2022).
L'utilizzo dell'istituto in commento consente di evitare, con il pagamento dei 200 euro per periodo d'imposta a cui la violazione si riferisce (da corrispondersi in unica rata entro il 31 ottobre 2023 o in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024), le elevate sanzioni previste in caso di errato o mancato invio dei dati sanitari con pena pecuniaria fissata è pari a 100 euro con un massimo di 50.000 euro per ogni documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al sistema tessera sanitaria (senza possibilità di fruire del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997).
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A cura di Celeste Vivenzi
Lunedì 25 settembre 2023