Il Documento OIC n. 29 tratta la correzione di errori contabili, definendo l’errore come un’errata applicazione di un principio contabile nonostante la disponibilità di informazioni corrette. Gli errori possono essere di computo o legati ad una interpretazione errata di fatti o negligenza informativa. Sono rilevanti se influenzano decisioni economiche basate sul bilancio.
Per l’OIC, gli errori si correggono nel bilancio all’individuazione dell’errore e nelle note integrative, spiegando la correzione e le cause. Queste correzioni influenzano anche le dichiarazioni fiscali e IRAP.
Esaminiamo come gestire la correzione di errori contabili tenuto conto che spesso la gestione fiscale e quella contabile non sembrano allineate alla perfezione. Spieghiamo cosa prevede l’OIC e quanto richiesto dal Fisco.
Gli errori contabili e l’OIC
Il Documento OIC 01/12/2016, n. 29, rubricato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” si sofferma nei paragrafi da 44 a 58 della correzione di errori, partendo dalla sua definizione per giungere alla sua rilevazione in contabilità e al suo commento nella nota integrativa.
Orbene, l’errore:
- “consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”.
Questa definizione è molto importante perché distingue l’errore volontariamente o involontariamente compiuto, dal comportamento corretto tenuto, poi rivelatosi non corretto ovvero errato, a seguito di successive informazioni; - può avere natura di computo, di erronea interpretazione di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile (parag. 44);
- non deve essere scambiato con i possibili, anche se eccezionali, cambiamenti di stima, né con l’assunzione di nuovi principi contabili, che hanno entrambi diversa natura (parag. 45);
- è valutato come rilevante, qualora individualmente, o insieme ad altri errori, può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze (parag. 46).
In particolare, non possono essere valutati come errori (parag. 45):
- le variazioni dimostratesi, in seguito, necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte all’epoca in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;
- l’adozione di criteri contabili, fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che, successivamente, si dimostrano diversi da quelli presi in considerazione per la scelta operata se, in ambedue le circostanze, tali informazioni e dati sono stati, al momento del loro impiego, raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.
La rilevazione in bilancio secondo l’OIC
Secondo l’OIC (Documento 01/12/2016, n. 29), l’errore può essere corretto in bilancio nel momento in cui (parag. 47):
- lo si individua;
- e, contestualmente, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.
In quanto alla correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti (paragrafi 48 e 49):
- gli stessi sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si accerta l’errore.
Normalmente, la rettifica è rilevata negli utili portati a nuovo ovvero è apportata a un’altra componente del patrimonio netto, qualora sia più appropriato. Nel caso l’errore, commesso in esercizi precedenti, non sia rilevante, lo stesso è contabilizzato nel conto economico dell’esercizio in cui lo si in