Fra gli strumenti possibili per il riassetto societario il conferimento di azienda è uno dei più interessanti, soprattutto per la neutralità fiscale concessa da questa operazione straordinaria.
Vediamo le difficoltà ed i passaggi operativi e amministrativi.

La circolazione di un complesso aziendale o di un suo ramo può quindi avvenire non solo direttamente, utilizzando uno schema negoziale ove è l’azienda stessa ad essere oggetto del trasferimento, ma anche indirettamente, tramite il passaggio di titoli rappresentativi dell’azienda oggetto di cessione.
Infatti, come alternativa alla cessione diretta del complesso aziendale, o di ramo di esso, può essere presa in considerazione:
- la cessione delle partecipazioni della società che possiede il complesso aziendale medesimo;
- il conferimento del complesso aziendale seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta;
- la scissione della società contenitore con cessione delle partecipazioni della scissa o della beneficiaria a seconda dei casi e degli scopi perseguiti
Trasferimento aziendale: cessione diretta – effetti IVA/Registro/IRES
La cessione diretta dell’azienda è operazione esclusa dalla sfera applicativa dell’IVA [art.2, comma 3, lettera b), del DPR 633/72] ma l’Atto recante il trasferimento dell’azienda è soggetto al tributo di registro sulla base del valore del ramo d’azienda trasferito.
Infatti, il trasferimento sia attuato a titolo oneroso, il tributo si determina applicando ai valori dei singoli beni le aliquote corrispondenti previste dalla Tariffa, parte 1°, allegata al DPR 131/86.
Le passività totali vanno imputate ai diversi beni, mobili ed immobili, in proporzione al loro rispettivo valore.
L’imposta è del 3% sull’avviamento e beni mobili, lo 0,5% sui crediti (per praticità, nella prassi gestionale si può stimare l’imposta di registro pari al 3% del patrimonio netto conferito + l’avviamento)
Va da sé che, in caso di cessione aziendale, la base imponibile dell’imposta di registro è il valore dell’azienda e non il prezzo pattuito (Cfr. L’art. 51, comma 2, del DPR 131/86) sicché è possibile che gli Uffici finanziari, utilizzando parametri talvolta discutibili, rettifichino l’avviamento quantificato dalle parti e utilizzino la rettifica per rideterminare, la plusvalenza soggetta a tassazione ordinaria IRES[2].
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di rami di aziende non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione IRAP per effetto dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs 446/1997 che esclude ai fini IRAP le componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (l’inciso normativo è stato inserito dall’art. 13-bis, comma 3, DL

