L’articolo discute il conferimento di quote societarie, concentrandosi su come determinare la plusvalenza fiscale.
Viene analizzato il conferimento di quote con diritti di voto parziali o frazionati, come la nuda proprietà, sia con che senza diritti di voto, e il loro impatto fiscale.
Si esamina anche il caso di conferimento unito di nuda proprietà e usufrutto, mostrando come queste varie situazioni influenzino il calcolo delle plusvalenze in ambito fiscale.
L’operazione di conferimento di quote, fiscalmente è disciplinato dall’art 67 Tuir e 68 Tuir il quale rimanda per il calcolo del valore normale della quota da conferire all’art. 9 del Tuir (regime di realizzo).
Il predetto articolo, rappresenta la disciplina ordinaria, anche se a determinate condizioni è possibile applicare la disciplina speciale contenuta nell’art. 177, comma 2 e comma 2-bis del Tuir (tralasciando per semplicità l’art. 175 Tuir – conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento tra soggetti economici e l’178 Tuir – conferimenti tra soggetti residenti in stati membri diversi).
L’importanza della plusvalenza da conferimento
Il fattor comune delle discipline speciali contenute nei predetti articoli è rappresentata dal fatto che la plusvalenza da conferimento non viene calcolata, come nell’art. 9 del Tuir, confrontando il valore normale della quota conferita con il costo fiscalmente riconosciuto bensì confrontando l’incremento del patrimonio netto della conferitaria con il costo fiscalmente riconosciuto della stessa;.
In questo modo il conferente riesce a determinare arbitrariamente l’ammontare della plusvalenza derivante dall’operazione di conferimento, fino a decidere di azzerarla.
In questo articolo si vuole affrontare, attraverso anche esemplificazioni, il caso di conferimento di partecipazioni con diritti “parziali”, secondo gli articoli 177, comma 2 e 2-bis Tuir, riprendendo i requisiti essenziali, che qui ci interessano, previsti dalla normativa citata.
L’art 177, comma 2 Tuir, pone l’accenno sul concetto di conferimento di quote che permettono alla conferitaria di acquistare il controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma n. 1.
La normativa pone l’accento sul concetto di controllo e sul fatto che la quota conferita attribuisca alla conferitaria diritti di voto sufficienti ad ese