La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che la cessione del credito IVA comporta il subingresso del cessionario nella posizione del cedente, mantenendo inalterati i termini del rapporto da cui il credito origina.
La sentenza oggetto di analisi riguarda un caso in cui l’Agenzia delle entrate aveva eccepito la compensazione di un controcredito verso il cedente. La Corte ha confermato la cedibilità del credito IVA e l’applicabilità dell’art. 1248, comma 2, codice civile, per la compensazione dei crediti.
La cessione del credito Iva comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente, lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l’efficacia derivativa determina l’acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l’azione di rimborso in quanto diretta all’adempimento della prestazione.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: controversia su rimborso credito IVA da cessione e compensazione
Una spa ha impugnato il silenzio diniego dell’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso del credito IVA 2005 pari ad euro 724.187,00, risultante dalla dichiarazione IVA in modello UNICO 2006 e ceduto alla ricorrente dalla altra società, con atto notificato il 29.11.2006.
La CTP ha accertato che la società aveva già ricevuto euro 107.933,22, che il credito residuo ammontava ad euro 608.644,68, che l’Agenzia aveva eccepito in compensazione un controcredito verso la cedente pari ad euro 24.664,00, condannando, quindi, l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 583.980,68.
Avverso questa pronunzia l’Agenzia delle entrate ha proposto appello mentre la cessionaria ha proposto appello incidentale.
La CTR ha rigettato entrambi gli appelli, affermando la cedibilità del credito IVA e, nel contempo, la possibilità per l’Amministrazione di eccepire in compensazione i carichi pendenti relativi al cedente; ha aggiunto, però, che nel caso di specie l’Agenzia non aveva p