Dal prossimo 1° Gennaio cambiano le regole di ingaggio del Fondo di Garanzia per le PMI: andiamo alla scoperta delle novità, che riguardano anche gli enti del Terzo Settore iscritti al REA.
Dal 1 gennaio 2024 il fondo di garanzia PMI assume una nuova veste. L’ombrello dello Stato sale all’80% ma solo per le giovani imprese e per i piccoli finanziamenti.
Gli Enti del Terzo settore sono ammessi alla copertura del fondo solo se iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
E’ con l’articolo 15-bis della legge di conversione al DL n. 145/2023 (cd. Decreto Anticipi), che sono state dettate le nuove regole di accesso, per ora dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, al Fondo di garanzia per le Pmi.
Vediamo più in dettaglio le pricipali novità
Il fondo di garanzia 2024 dopo il decreto Anticipi
Rispetto al fondo di garanzia le novità più importanti per il 2024 sono le seguenti:
- l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle vigenti Disposizioni Operative (DO) di carattere generale del Fondo.
La copertura del fondo è riconosciuta fino alla misura massima del:
- 55 per cento per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è elevata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- 80 per cento nel caso di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- 50 per cento, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali;
- 80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;
- la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della sua dotazione finanziaria annua, in favore di imprese, cosiddette “mid-cap” (con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.
In favore delle predette imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per il finanziamento di esigenze di liquidità.
La percentuale è innalzata al 40 per cento in caso di operazioni di finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
- in relazione alle garanzie rilasciate alle suddette imprese “mid-cap”, i soggetti richiedenti le stesse devono versare al Fondo – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale dello stesso Fondo- a pena di decadenza, una commissione “una tantum” pari all’l,25 per cento dell’importo garantito. Mentre, la garanzia del Fondo concessa in favore delle micro-imprese è a titolo gratuito.
Enti del terzo settore
Sono inclusi, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro, e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla citata Parte IX delle DO.
Fatto salvo quanto sopra previsto, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Luca Bianchi
Venerdì 22 Dicembre 2023