Ricordiamo che entro giovedì 10 novembre i contribuenti che hanno usufruito dello stralcio dei mini-ruoli INPS, previsto dalla tregua fiscale, possono optare per la ricostituzione dei contributi previdenziali non riscossi. Come effettuare la domanda.
Come noto l’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85, ha previsto per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, la possibilità di chiedere all’INPS il riconteggio dei debiti relativi allo stralcio delle cartelle del valore fino a mille euro che risultano utili per la propria “posizione assicurativa”.
Nota: l’INPS ha fornito le indicazioni per procedere alla richiesta che deve essere presentata entro la data del 10 novembre 2023.
Stralcio automatico cartelle: entro il 10 novembre 2023 le domande per il ripristino dei contributi
Soggetti che possono fare la domanda
L’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023 ha concesso la possibilità agli iscritti alle gestioni INPS artigiani, commercianti, coltivatori diretti nonché alla Gestione separata che hanno beneficiato dello stralcio automatico delle cartelle esattoriali contenenti debiti contributivi fino a mille euro di presentare domanda all’INPS al fine di poter ripristinare la loro posizione assicurativa entro la data del 10 novembre 2023.
Nota: come noto l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018, ha disposto “lo stralcio” automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e che sono stati cancellati alla data del 31 dicembre 2018.
In seguito, l’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha previsto lo stralcio automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei crediti affidati all’agente della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo, alla data del 31 dicembre 2022, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Modalità di presentazione della domanda
Per la compilazione delle domande sono previsti due modelli specifici ovvero:
- modello per la richiesta del riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- modello per il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Nota: nella domanda vanno indicati i seguenti dati:
- numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure i periodi oggetto di riconteggio;
- modalità di pagamento in unica soluzione o a rate;
- impegno a effettuare entro il 31 dicembre 2023 l’integrale versamento di quanto dovuto e l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023 ai sensi della legge n. 197-2022.
Trasmissione delle domande
Ogni domanda deve essere inoltrata con le seguenti modalità operative:
- iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito”; oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
- soggetti agricoli autonomi: la domanda deve essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”; oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
- committenti iscritti alla Gestione separata INPS: la domanda deve essere inviata tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa ovvero tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente.
Le somme richieste da versare
Come chiarito dall’INPS con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023, le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico, applicate secondo il regime applicato al momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione e riportato nella cartella di pagamento ovvero nell’avviso di addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento.
Il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi di dilazione, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda (comunque il pagamento deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2023).
L’INPS competente procederà all’esame della domanda e comunicherà l’esito positivo o negativo all’interessato con l’indicazione della relativa motivazione onde permettere in tempo utile il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili.
Fonte: Circolare INPS n. 86 del 10 ottobre 2023.
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A cura di Celeste Vivenzi
Martedì 7 novembre 2023