Il quadro RU del modello REDDITI 2023 richiede, in relazione a particolari crediti d’imposta utilizzati negli anni dal 2020 al 2022, di indicare anche il titolare effettivo.
Se risulta agevolare individuare il titolare effettivo di una società quando nel triennio non si sono verificate modificazioni di alcun genere, non altrettanto può dirsi quando il soggetto beneficiario di tali crediti risulta interessato da modifiche nella proprietà e, in alcuni casi, anche nella governance.
Le lacune della disciplina e delle istruzioni appaiono ancor più rilevanti in considerazione dell’assenza di qualsivoglia chiarimento al riguardo.
L'indicazione del titolare effettivo nel Quadro RU del Modello redditi 2023
È ormai notorio che il quadro RU del modello REDDITI 2023 richiede, per la prima volta, anche una serie di informazioni, tra cui quella relativa al titolare effettivo, necessarie per rispettare talune previsioni imposte dalla Commissione europea per l’accesso al PNRR.
In particolare, il Regolamento n. 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) all’art. 22 (Tutela degli interessi finanziari dell’Unione) prevede che, per garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e per evitare i casi di frode, “gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente”.
Nell’ambito di tale sistema di controllo, gli Stati membri devono raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati: “iii) il/inome/i,il/icognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
L’ultima Direttiva richiamata è quella antiriciclaggio.
Per effetto di tale previsione, il quadro RU contiene il nuovo rigo RU150 relativo appunto all’indicazione del Titolare effettivo mentre le relative istruzioni, emesse all’inizio del 2023 e mai variate nel tempo, prevedono semplicemente quanto segue:
“Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU 150 i beneficiari del credito d’im